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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 7772/2022 del 01-09-2022

principi giuridici

La realizzazione di un pergolato-gazebo, ancorché assentita in sanatoria, in violazione della distanza legale minima tra costruzioni di cui all'art. 873 c.c., comporta l'obbligo di arretramento dello stesso fino alla distanza prescritta.

La trasformazione di un solaio in terrazzo non integra una veduta ai sensi dell'art. 900 c.c. qualora non consenta di affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente e lateralmente in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza, per l'assenza di un parapetto idoneo.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Distanze Legali e Servitù di Veduta: Un Equilibrio Tra Diritti di Proprietà


La pronuncia in commento affronta una controversia relativa al rispetto delle distanze legali tra costruzioni e alla sussistenza di una servitù di veduta, questioni frequentemente oggetto di contenzioso nel diritto civile. La vicenda trae origine dalla realizzazione, da parte del proprietario di un immobile, di opere su un terrazzo, consistenti in una struttura accessibile tramite una scala a chiocciola. Il proprietario dell'immobile confinante lamentava che tali opere violassero le norme sulle distanze e sulle vedute, arrecando altresì un danno alla panoramicità del proprio immobile e determinandone un deprezzamento.
Il Tribunale, per dirimere la controversia, ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) al fine di accertare la natura e la legittimità delle opere realizzate. L'indagine peritale ha evidenziato che, tra le opere realizzate, solo la sostituzione della scala preesistente con una a chiocciola e la costruzione di un pergolato-gazebo non risultavano conformi alla normativa vigente. In particolare, la scala a chiocciola non era stata oggetto di preventiva autorizzazione amministrativa, mentre il pergolato-gazebo violava la distanza minima di tre metri dal confine con la proprietà limitrofa, come previsto dall'articolo 873 del codice civile.
Il giudice ha quindi accolto parzialmente la domanda del proprietario dell'immobile confinante, ordinando al convenuto di arretrare il pergolato-gazebo fino alla distanza legale e di ripristinare la scala preesistente. Tuttavia, il Tribunale ha respinto la richiesta di risarcimento danni per la presunta lesione del diritto di panorama. A tal riguardo, il giudice ha rilevato che, pur riconoscendo l'esistenza di una servitù di panorama, nel caso specifico non erano stati forniti elementi concreti per dimostrare un effettivo pregiudizio derivante dalle opere realizzate. In particolare, l'elevazione del muro di confine, assentita in sede amministrativa, costituiva l'elemento di maggiore interposizione rispetto alla visuale panoramica, mentre la struttura aperta del pergolato non incideva in modo significativo sul diritto al panorama.
La decisione si fonda su un'attenta valutazione delle risultanze della CTU e sull'applicazione dei principi consolidati in materia di distanze legali e servitù di veduta. Il giudice ha correttamente bilanciato i diritti di proprietà delle parti, tutelando il diritto del proprietario dell'immobile confinante al rispetto delle distanze legali, ma negando il risarcimento danni in assenza di una prova concreta del pregiudizio subito.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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