TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 7914/2022 del 08-09-2022
principi giuridici
In tema di riscossione coattiva a mezzo ruolo, l'opposizione agli atti esecutivi avverso il pignoramento, fondata sull'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o di altro atto prodromico, è ammissibile e va proposta dinanzi al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario.
Nella procedura di riscossione esattoriale, l'opposizione agli atti esecutivi si propone nelle forme ordinarie dinanzi al giudice ordinario per i vizi degli atti del processo di esecuzione forzata non relativi alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo, nonché, in generale, per qualsiasi vizio, in caso di crediti non tributari.
Nella procedura di riscossione coattiva dei crediti, la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società ###, è inefficace nei confronti del debitore esecutato qualora l'agente della riscossione non provi l'invio al destinatario della raccomandata informativa dell'avvenuta notifica, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973.
La notifica della cartella di pagamento, pur idonea ad interrompere il termine di prescrizione, non incide sul potere di reazione del debitore, il quale può opporsi all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. per far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, senza limiti di tempo.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Nullità del Pignoramento presso Terzi per Omessa Notifica al Debitore Esecutato: Profili di Giurisdizione e Prescrizione
Una recente pronuncia del Tribunale di Napoli ha affrontato una complessa opposizione a un pignoramento presso terzi, sollevando questioni di notifica, giurisdizione e prescrizione. La vicenda trae origine da un pignoramento eseguito dall'### delle ### per il recupero di somme asseritamente dovute a titolo di crediti tributari e non tributari. Il debitore esecutato ha contestato la validità del pignoramento, eccependo, tra l'altro, la mancata notifica dell'atto di pignoramento stesso, dell'intimazione di pagamento prodromica e delle cartelle esattoriali sottostanti.
Il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione, focalizzandosi in particolare sulla questione della notifica del pignoramento. Il giudice ha rilevato che, pur essendo stato notificato al terzo debitore, l'atto di pignoramento non era stato validamente notificato al debitore esecutato. L'### delle ### aveva tentato la notifica via PEC, ma, riscontrata l'invalidità dell'indirizzo, si era limitata al deposito telematico dell'atto e all'invio di una comunicazione, senza però fornire prova dell'avvenuta ricezione della raccomandata informativa da parte del debitore, come richiesto dalla normativa vigente. In assenza di tale prova, il Tribunale ha dichiarato la nullità del pignoramento per vizio di notifica.
Il Tribunale ha poi esaminato le ulteriori contestazioni del debitore, distinguendo tra crediti tributari e non tributari. In relazione ai crediti non tributari, il giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di mancata notifica dell'intimazione di pagamento, in quanto l'### delle ### si era limitata al deposito telematico dell'avviso, senza provare l'avvenuta notifica al debitore. Inoltre, il Tribunale ha accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale per una delle cartelle di pagamento, rilevando che tra la notifica della cartella e il pignoramento erano trascorsi più di cinque anni senza che fossero intervenuti atti interruttivi della prescrizione.
Per quanto concerne, invece, la cartella relativa a crediti tributari, il Tribunale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che la competenza a decidere sulle contestazioni relative a tale cartella spetti al giudice tributario. Il giudice ordinario, infatti, non può pronunciarsi sulla validità formale e sostanziale di un atto esecutivo di natura tributaria, né sulle eccezioni di merito incidenti sulla pretesa economica sottesa.
La sentenza in commento evidenzia la necessità di una rigorosa osservanza delle formalità previste per la notifica degli atti esecutivi, in particolare quando si ricorre alla modalità telematica. La mancata prova dell'avvenuta ricezione della raccomandata informativa da parte del debitore può inficiare la validità del pignoramento. Inoltre, la pronuncia ribadisce la distinzione tra la giurisdizione del giudice ordinario e del giudice tributario in materia di riscossione coattiva, sottolineando l'importanza di individuare correttamente la natura dei crediti posti a fondamento dell'esecuzione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.