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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 7970/2022 del 09-09-2022

principi giuridici

La banca che agisce per il pagamento del saldo debitore di un conto corrente ha l'onere di provare l'andamento del rapporto per l'intera sua durata, producendo in giudizio, oltre al contratto, la serie completa degli estratti conto, senza soluzione di continuità, a partire dall'apertura fino alla chiusura del conto.

In tema di azione revocatoria ordinaria, la costituzione di fondo patrimoniale, anche se compiuta da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito soggetto all'azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., a condizione che sussista la mera conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori.

In tema di azione revocatoria ordinaria, grava sul debitore, che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione, l'onere di provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà.

La decadenza semestrale prevista dall'art. 1832, comma 2, c.c. per le contestazioni del conto corrente da parte del cliente riguarda unicamente le impugnazioni per errori di scritturazione o di calcolo, non precludendo la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Accoglimento Parziale della Domanda di Pagamento e Rigetto dell'Azione Revocatoria per Costituzione di Fondo Patrimoniale


La pronuncia in esame trae origine da un'azione promossa da un istituto di credito nei confronti di un proprio ex dipendente e della sua coniuge, volta ad ottenere l'accertamento del debito derivante da un contratto di conto corrente e da un finanziamento, nonché la declaratoria di inefficacia o nullità, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale gravante su un immobile di proprietà dei convenuti.
L'istituto bancario fondava la propria pretesa creditoria su un saldo debitore di conto corrente e su un residuo importo dovuto a titolo di finanziamento concesso al dipendente. Contestualmente, chiedeva la revoca o la dichiarazione di nullità del fondo patrimoniale, sostenendo che tale atto fosse volto a pregiudicare le ragioni del creditore o, in alternativa, fosse simulato.
Il convenuto si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, l'incompetenza per materia del Tribunale adito, sostenendo la competenza del Giudice del Lavoro. Nel merito, contestava l'esistenza e l'ammontare del credito, eccependo, in particolare, la mancata prova del saldo debitore del conto corrente e l'illegittimità della revoca del finanziamento. La coniuge rimaneva contumace.
Il Tribunale, rigettata l'eccezione di incompetenza, ha accolto parzialmente la domanda attorea. In particolare, ha ritenuto fondata la pretesa creditoria relativa al residuo importo del finanziamento, non avendo il convenuto contestato l'effettiva debenza di tale somma, ma solo eccepito l'illegittimità della revoca anticipata, eccezione ritenuta infondata alla luce delle clausole contrattuali.
Diversamente, il Tribunale ha rigettato la domanda di accertamento del debito derivante dal conto corrente, ritenendo insufficiente la prova fornita dall'istituto bancario. In particolare, ha rilevato la mancata produzione degli estratti conto relativi all'intero periodo del rapporto, limitandosi la banca a produrre una certificazione ex art. 50 del Testo Unico Bancario (TUB) relativa ad un periodo limitato. Il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui la banca, per far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata, mediante la produzione degli estratti conto completi e continuativi.
Infine, il Tribunale ha rigettato la domanda di revocatoria ordinaria e di nullità per simulazione del fondo patrimoniale. Quanto alla revocatoria, ha ritenuto non sussistente l'elemento soggettivo del consilium fraudis, ossia la conoscenza del debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore. Ha evidenziato che il finanziamento era stato regolarmente pagato fino al momento delle dimissioni del dipendente e che quest'ultimo aveva sottoscritto una dichiarazione in cui si impegnava a estinguere il debito residuo con il TFR in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre, ha considerato la capacità reddituale del convenuto e la presenza di un TFR potenzialmente satisfattivo. Quanto alla simulazione, il Tribunale ha ritenuto insufficiente la mera deduzione della natura gratuita dell'atto per desumerne la simulazione.
In definitiva, il Tribunale ha condannato l'ex dipendente al pagamento del residuo importo del finanziamento, rigettando le altre domande e compensando integralmente le spese di lite tra le parti. Ha altresì ordinato la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale relativa all'azione revocatoria.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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