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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 8240/2022 del 20-09-2022

principi giuridici

In materia possessoria, ai sensi dell'art. 1146 c.c., il possesso dei beni ereditari si trasferisce agli eredi al momento della morte del de cuius, abilitandoli all'esercizio delle azioni possessorie a tutela del compossesso, senza necessità di materiale apprensione dei beni.

In materia di azioni possessorie ereditarie, qualora uno dei coeredi impedisca agli altri di partecipare al godimento dei beni ereditari, tale comportamento costituisce spoglio sanzionabile con l'azione di reintegrazione nel compossesso.

In materia di azioni possessorie ereditarie, l'erede che agisce per la tutela del possesso o compossesso deve provare la propria qualità di erede, mentre incombe sul resistente l'onere di dimostrare il preesistente possesso esclusivo dei beni ereditari rispetto all'apertura della successione.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Successione Ereditaria e Tutela del Compossesso: Analisi di una Sentenza in Materia di Reintegra


La pronuncia in esame affronta una controversia possessoria originata da una successione ereditaria. I ricorrenti, in qualità di nipoti del de cuius, lamentavano di essere stati spogliati del compossesso di un complesso immobiliare facente parte dell'asse ereditario, a seguito di atti compiuti dagli altri coeredi, consistenti nella chiusura con catene e lucchetti degli accessi ai beni.
Il Tribunale, richiamando il principio di cui all'art. 1146 c.c., ha ribadito che alla morte del de cuius il possesso dei beni ereditari si trasferisce agli eredi per fictio iuris, senza necessità di materiale apprensione. Tale subentro nel possesso abilita gli eredi ad esperire azioni possessorie a tutela del bene ereditario. Nel caso specifico, i ricorrenti avevano dimostrato la loro qualità di eredi e il compimento di atti da parte dei resistenti volti ad escluderli dal compossesso.
Tuttavia, il Tribunale ha accolto solo parzialmente la domanda dei ricorrenti. Pur confermando il diritto alla reintegra, ha precisato che tale reintegrazione doveva avvenire non nel possesso esclusivo, come inizialmente disposto in sede cautelare, bensì nel compossesso dei beni, in quanto anche i resistenti, in qualità di coeredi, erano subentrati nel godimento e nel compossesso dell'asse ereditario.
Di conseguenza, il Tribunale ha ordinato ai ricorrenti di restituire ai convenuti il compossesso dei beni di cui fossero entrati in possesso esclusivo in forza dell'esecuzione forzata intrapresa sulla base del provvedimento cautelare originario. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della modifica apportata alla decisione cautelare, della condotta processuale delle parti e del rifiuto dei ricorrenti di accettare l'offerta di compossesso formulata dai convenuti.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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