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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 8351/2022 del 23-09-2022

principi giuridici

La contestazione della titolarità del diritto, sia attiva che passiva, rientra tra i fatti costitutivi della domanda, sicché la parte che ne eccepisca la carenza non solleva un'eccezione in senso stretto, bensì propone una mera difesa consistente nella negazione di un fatto costitutivo posto a base dell'avversa domanda, senza essere tenuta al rispetto di alcun termine decadenziale.

La prova della titolarità del diritto di proprietà su un veicolo, quale presupposto per l'azione di risarcimento danni derivante da sinistro stradale, deve essere fornita dall'attore con elementi idonei a dimostrare l'avvenuto acquisto e la permanenza della titolarità all'epoca del sinistro, non essendo sufficiente la mera produzione di una copia del libretto di circolazione.

In caso di contestazione della legittimazione passiva, grava sull'attore l'onere di allegare elementi che facciano ritenere assolto da parte del conducente del veicolo presunto danneggiante l'obbligo assicurativo, mediante prova dell'esistenza di valida ### stipulazione di una polizza di frontiera, immatricolazione del veicolo in un ### membro della ### ovvero terzo, ma a condizione che con tale ultimo stato terzo sia intervenuto un accordo in base al quale l'Ufficio Centrale Italiano si sia reso garante per i danni provocati in ### da un mezzo munito di targa allo stesso appartenente.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Onere della Prova della Titolarità del Veicolo Danneggiato e Legittimazione Passiva in un Giudizio di Risarcimento Danni da Sinistro Stradale


La pronuncia del Tribunale di Napoli verte su un caso di appello avverso una sentenza del Giudice di Pace che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni patrimoniali a seguito di un sinistro stradale. L'appellante contestava la decisione di primo grado, lamentando un'erronea valutazione delle prove documentali e delle risultanze istruttorie, nonché la mancata quantificazione del danno subito. L'Ufficio Centrale Italiano (UCI), in qualità di appellato, eccepiva la carenza di legittimazione attiva e passiva, chiedendo il rigetto dell'appello. Il proprietario dell'autocarro ritenuto responsabile del sinistro non si costituiva in giudizio, venendo dichiarato contumace.
Il Tribunale ha rigettato l'appello, concentrandosi sull'eccezione sollevata dall'UCI relativa alla carenza di titolarità sostanziale, sia attiva che passiva, del rapporto obbligatorio tra le parti. Il giudice ha precisato che, mentre la legittimazione ad agire si verifica in base alle allegazioni delle parti, la titolarità effettiva del diritto rientra tra i fatti costitutivi della domanda, il cui onere probatorio grava sull'attore.
Nel caso specifico, l'appellante aveva fornito solo una copia del libretto di circolazione per dimostrare la proprietà del veicolo danneggiato. Il Tribunale ha evidenziato che il trasferimento di proprietà di un veicolo si perfeziona con il consenso delle parti, e la trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) ha una funzione di pubblicità, rilevante per la risoluzione di conflitti tra più aventi causa. Pertanto, le risultanze negative del PRA costituiscono una presunzione semplice, superabile con ogni mezzo di prova.
Il giudice ha rilevato che l'appellante non aveva fornito una prova certa dell'avvenuta compravendita del veicolo in data antecedente al sinistro, né tantomeno che, al momento dell'incidente, il veicolo fosse ancora di sua proprietà. La mancanza di elementi probatori concordanti e la genericità delle testimonianze non consentivano di accertare con la necessaria certezza l'acquisto del veicolo e la permanenza della titolarità in capo all'attore.
Analoghe considerazioni sono state svolte in relazione alla legittimazione passiva. L'appellante non aveva allegato elementi che dimostrassero l'esistenza di una valida copertura assicurativa da parte del conducente del veicolo presunto responsabile, come l'esistenza di una polizza RCA, la stipulazione di una polizza di frontiera, o l'immatricolazione del veicolo in uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo o in un Paese terzo con accordi specifici con l'UCI.
In sintesi, il Tribunale ha ritenuto che, mancando la prova dei presupposti fondamentali della legittimazione attiva e passiva, l'appello dovesse essere rigettato.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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