TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 8817/2022 del 07-10-2022
principi giuridici
Nel contratto di conto corrente, in difetto di valida pattuizione scritta del tasso d'interesse applicabile all'affidamento concesso, si applicano i tassi sostitutivi previsti dall'art. 117, comma 7, TUB.
La capitalizzazione composta degli interessi passivi è consentita solo nel rispetto delle modalità stabilite dalla delibera ### del 9 febbraio 2000; in difetto, è illegittima e comporta il ricalcolo del saldo con capitalizzazione semplice.
L'eccezione di nullità della fideiussione per mancata specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie ai sensi dell'art. 1341 c.c. è inammissibile qualora non si indichino specificamente le clausole ritenute vessatorie e la loro rilevanza sull'oggetto del giudizio.
La clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta in un contratto di fideiussione non è soggetta alle tutele previste dal ### del ### qualora il fideiussore non agisca in qualità di consumatore.
La contestazione relativa alla conformità della copia del contratto di conto corrente prodotto in giudizio all'originale deve essere specifica e motivata.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Fideiussione Omnibus e Contestazioni sul Calcolo degli Interessi: un Caso di Ricalcolo del Saldo Debitorio
La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo richiesto da una società di cartolarizzazione crediti nei confronti di una garante, a seguito del mancato pagamento del saldo passivo di un conto corrente intestato a una società terza. La garante, in sede di opposizione, ha sollevato una serie di contestazioni relative alla validità della fideiussione e alla legittimità degli addebiti sul conto corrente garantito.
Il Tribunale ha preliminarmente qualificato la garanzia prestata come fideiussione omnibus, escludendo la natura di contratto autonomo di garanzia. Ha poi rigettato l'eccezione di nullità della fideiussione per mancata specifica approvazione di clausole vessatorie, rilevando che le clausole erano state specificamente approvate per iscritto. È stata altresì respinta l'eccezione di estinzione della garanzia per mancata tempestiva azione nei confronti del debitore principale, in quanto il contratto di fideiussione derogava espressamente al termine previsto dall'art. 1957 c.c.
Tuttavia, il Tribunale ha accolto parzialmente le contestazioni relative al calcolo degli interessi sul conto corrente. In particolare, ha rilevato che, pur essendo stati indicati nel contratto i tassi di interesse per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente, era stato concesso un affidamento di fatto senza una specifica pattuizione scritta dei tassi applicabili a tale affidamento. In applicazione dell'art. 117 del Testo Unico Bancario (TUB), il giudice ha disposto il ricalcolo del saldo del conto corrente applicando i tassi sostitutivi previsti dalla legge alle somme utilizzate nell'ambito dell'affidamento non formalizzato.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto illegittima la capitalizzazione composta degli interessi passivi (anatocismo), in quanto non erano state rispettate le modalità previste dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000, che consente l'anatocismo solo in presenza di tassi contrattualmente stabiliti, mentre nel caso di specie erano stati applicati i tassi sostitutivi ex art. 117.7 TUB. Infine, è stata ritenuta illegittima l'applicazione della commissione di massimo scoperto (CMS), in quanto era stata pattuita solo per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente, mentre nel caso concreto era stato concesso un affidamento.
A seguito del ricalcolo del saldo del conto corrente, tenendo conto dei tassi sostitutivi, dell'esclusione dell'anatocismo e della CMS, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato la garante a pagare alla società di cartolarizzazione un importo inferiore a quello originariamente richiesto.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.