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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 8879/2022 del 10-10-2022

principi giuridici

La semplice scomparsa di una persona, ai sensi dell'art. 48 c.c., non incide sulla sua capacità processuale né sulla sua legittimazione passiva, permanendo la possibilità di agire in giudizio nei suoi confronti, salvo che la nomina di un curatore allo scomparso sia stata formalmente comunicata alla controparte e questi si sia costituito in giudizio.

Nel procedimento di convalida di sfratto, l'intervento volontario ex art. 105 c.p.c. è ammissibile anche in assenza di opposizione dell'intimato, precludendo, in caso di opposizione del solo terzo intervenuto, la convalida dello sfratto.

La disdetta del contratto di locazione, quale atto recettizio, si presume conosciuta dal destinatario nel momento in cui la lettera raccomandata è recapitata al suo indirizzo, coincidente con la data di rilascio dell'avviso di giacenza presso l'ufficio postale in caso di mancata consegna per assenza del destinatario o di persone abilitate, salvo prova, a carico del destinatario, dell'impossibilità incolpevole di acquisire conoscenza dell'atto.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Validità della Disdetta di Locazione e Scomparsa del Conduttore: Analisi di una Pronuncia


La pronuncia in esame affronta una questione complessa relativa alla validità della disdetta di un contratto di locazione in un contesto caratterizzato dalla scomparsa del conduttore. Il Tribunale è stato chiamato a dirimere una controversia insorta a seguito dell'intimazione di sfratto per finita locazione, cui si è aggiunta la circostanza della scomparsa del conduttore e l'intervento di un soggetto terzo che ne aveva denunciato la scomparsa.
Il giudice ha preliminarmente chiarito che la semplice scomparsa di una persona, pur consentendo la nomina di un curatore per la gestione del suo patrimonio, non incide sulla sua capacità processuale né sulla legittimazione passiva in giudizio. Pertanto, la domanda giudiziale è stata correttamente proposta nei confronti del conduttore scomparso, gravando sul curatore l'onere di rendere nota la propria rappresentanza e di costituirsi in giudizio. La circostanza della scomparsa, di per sé, non determina il subentro automatico di terzi nel contratto di locazione.
Il Tribunale ha poi esaminato la questione della validità della disdetta, richiamando il principio consolidato secondo cui la disdetta è un atto unilaterale recettizio che si perfeziona nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, presumendosi conosciuta ai sensi dell'art. 1335 del codice civile. Tale presunzione può essere superata solo qualora il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Nel caso specifico, la disdetta era stata inviata prima della denuncia di scomparsa del conduttore. Il giudice ha ritenuto che la disdetta si fosse perfezionata con l'avviso di giacenza emesso dall'ufficio postale, a prescindere dal mancato ritiro della raccomandata da parte del destinatario. La presunzione di conoscenza opera, infatti, salvo prova contraria di impedimenti non imputabili al destinatario, prova che non è stata fornita nel caso di specie.
In conseguenza di ciò, il Tribunale ha dichiarato risolto il contratto di locazione alla data indicata nella disdetta, ordinando il rilascio dell'immobile. In considerazione della peculiarità della vicenda, le spese di giudizio sono state dichiarate irripetibili nei confronti del conduttore contumace e compensate tra l'attrice e l'interventrice.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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