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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 8887/2022 del 10-10-2022

principi giuridici

In materia di trasporto aereo, il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto deve fornire la prova della fonte negoziale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, producendo il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004.

In caso di ritardo prolungato di un volo, superiore alle tre ore rispetto all'orario di arrivo programmato, al passeggero spetta la compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 del Regolamento CE n. 261/2004, salvo che il vettore aereo dimostri che il ritardo è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche adottando tutte le cautele e misure del caso.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Ritardo Aereo e Diritti del Passeggero: Applicazione del Regolamento CE 261/2004 e Onere della Prova


La pronuncia in esame affronta la questione del risarcimento danni derivante da un ritardo aereo prolungato, richiamando i principi cardine del Regolamento CE n. 261/2004 e della Convenzione di Montreal del 1999.
Nel caso specifico, alcuni passeggeri avevano citato in giudizio una compagnia aerea, lamentando un ritardo di quasi cinque ore del volo da Napoli a ###, con scalo intermedio. Gli attori chiedevano il risarcimento del danno, invocando la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE n. 261/2004, nonché il risarcimento per il danno non patrimoniale e per l'omessa assistenza da parte della compagnia. La società convenuta non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
Il Tribunale ha accolto la domanda, richiamando la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che equipara i passeggeri di voli ritardati a quelli di voli cancellati, ai fini dell'applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria. In particolare, è stato ribadito che, in caso di ritardo superiore alle tre ore, il passeggero ha diritto alla stessa compensazione prevista per la cancellazione del volo, salvo che la compagnia aerea dimostri che il ritardo è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare nemmeno adottando tutte le misure del caso.
Il giudice ha sottolineato che, in materia di responsabilità contrattuale, il passeggero deve solo provare l'esistenza del titolo di viaggio e allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento, nel caso di ritardo) del vettore. Spetta poi alla compagnia aerea dimostrare l'esatto adempimento o, in alternativa, l'esistenza di circostanze esimenti la propria responsabilità. Nel caso di specie, la compagnia aerea, non essendosi costituita in giudizio, non aveva fornito alcuna prova a discolpa.
Il Tribunale ha quindi condannato la compagnia aerea al pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE n. 261/2004, nonché al risarcimento per l'omessa assistenza, rigettando invece la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per mancanza di prova. La decisione ribadisce l'importanza della tutela dei diritti dei passeggeri aerei, soprattutto in caso di ritardi prolungati, e sottolinea l'onere della compagnia aerea di dimostrare l'esistenza di circostanze eccezionali per escludere la propria responsabilità.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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