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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 9146/2022 del 17-10-2022

principi giuridici

Il riconoscimento del debito, ai sensi dell'art. 2944 c.c., costituisce atto interruttivo della prescrizione.

La fattura commerciale, ove accettata anche tacitamente dal contraente destinatario della prestazione che ne costituisce oggetto, costituisce piena prova dell'esistenza di un corrispondente contratto tra le parti.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Riconoscimento di Debito e Prescrizione: Un'Analisi di una Controversia in Materia di Fornitura Idrica


La pronuncia in esame trae origine da un procedimento avviato da un'azienda speciale, subentrata a una società per azioni, nei confronti di una società in accomandita semplice, al fine di ottenere il pagamento di fatture insolute relative alla fornitura di acqua per un'attività di distribuzione carburanti. La controversia si è incentrata principalmente sull'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente, la quale contestava la validità delle pretese creditorie avanzate dall'azienda speciale.
Nel dettaglio, l'azienda speciale agiva in giudizio per ottenere il pagamento di una somma complessiva, derivante da una serie di fatture emesse per la fornitura di acqua a uso di una stazione di servizio. La società resistente, costituitasi tardivamente, eccepiva la prescrizione dei crediti azionati, sostenendo che, al più, poteva configurarsi un riconoscimento del debito limitato ad un determinato periodo temporale, non estendibile alla successiva fatturazione, per la quale, peraltro, non sarebbero intervenuti atti interruttivi della prescrizione.
Il Tribunale, dopo aver disposto il mutamento del rito processuale, ha esaminato attentamente le posizioni delle parti. In primo luogo, ha riconosciuto la successione dell'azienda speciale alla società per azioni, con conseguente trasferimento dei diritti e degli obblighi. Successivamente, ha ritenuto fondata la richiesta di pagamento, basandosi sul riconoscimento del debito operato dalla società resistente in relazione alle fatture relative a un determinato periodo. Tale riconoscimento, ai sensi dell'articolo 2944 del codice civile, è stato considerato un atto interruttivo della prescrizione, seguito poi da una formale costituzione in mora da parte dell'azienda speciale.
Il Tribunale ha inoltre ritenuto dovute le somme derivanti dalle fatture relative agli anni successivi, non ritenendo applicabile la prescrizione biennale introdotta dalla legge di bilancio per le bollette di acqua, luce e gas emesse successivamente a una certa data. A tal proposito, il giudice ha evidenziato che la società resistente non aveva sollevato contestazioni specifiche in merito all'importo dei consumi addebitati o all'esistenza di problematiche legate a malfunzionamenti del contatore.
In definitiva, il Tribunale ha accolto la domanda dell'azienda speciale, condannando la società resistente al pagamento delle fatture insolute, previa detrazione di un acconto già versato. La decisione si fonda sul riconoscimento del debito operato dalla società resistente, sull'assenza di contestazioni specifiche in merito all'esecuzione della prestazione e sull'inapplicabilità della prescrizione biennale invocata dalla resistente.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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