TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 9213/2022 del 19-10-2022
principi giuridici
In tema di contratti di somministrazione di servizi di telefonia, l'operatore telefonico che, in virtù di clausola contrattuale, si obbliga a compiere le formalità necessarie per il passaggio da un precedente operatore, è tenuto al risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla duplicazione di costi addebitati all'utente a causa del ritardo nella migrazione, salvo che provi l'impossibilità della prestazione per causa a sé non imputabile.
L'azione con cui l'utente di servizi di telefonia chiede il risarcimento del danno patrimoniale derivante dall'inadempimento dell'operatore telefonico alle obbligazioni contrattualmente assunte, consistito nel pagamento di fatture emesse dal precedente gestore a causa del ritardo nella migrazione, non configura un'azione di ripetizione dell'indebito, bensì un'azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Responsabilità del Gestore Telefonico per la Mancata Interruzione del Servizio del Precedente Operatore
La pronuncia in esame affronta la questione della responsabilità di un operatore telefonico in relazione al mancato completamento delle procedure di migrazione da un precedente fornitore di servizi, con conseguente duplicazione di costi per l'utente.
Nel caso specifico, un utente aveva sottoscritto un contratto con un nuovo operatore telefonico, richiedendo il passaggio della propria linea da un precedente gestore. Il contratto prevedeva che il nuovo operatore si facesse carico di tutte le formalità necessarie per l'attivazione del servizio e l'interruzione del rapporto con il precedente fornitore. Tuttavia, a causa di un ritardo nella migrazione, l'utente si è trovato a dover pagare contemporaneamente le fatture di entrambi gli operatori per lo stesso periodo.
L'utente ha quindi agito in giudizio per ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate al precedente operatore. Il Tribunale, riformando parzialmente la decisione del Giudice di Pace, ha riconosciuto la responsabilità del nuovo operatore telefonico. I giudici hanno chiarito che l'azione intrapresa dall'utente non era una semplice richiesta di ripetizione di indebito nei confronti del precedente operatore, bensì una domanda di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento contrattuale del nuovo gestore.
Il Tribunale ha evidenziato che il contratto stipulato con il nuovo operatore imponeva a quest'ultimo di provvedere a tutte le formalità necessarie per l'interruzione del servizio con il precedente fornitore. Il ritardo nella migrazione, riconosciuto dallo stesso operatore, ha determinato una duplicazione dei costi per l'utente, configurando un danno risarcibile. La circostanza che l'utente avesse scelto l'addebito automatico sul conto corrente come modalità di pagamento non esimeva l'operatore dalla propria responsabilità, in quanto era suo onere attivarsi per garantire l'interruzione del servizio con il precedente fornitore.
Pertanto, il Tribunale ha condannato l'operatore telefonico al risarcimento del danno subito dall'utente, pari all'importo delle fatture indebitamente pagate al precedente gestore. È stata invece rigettata la domanda di risarcimento per lite temeraria, non essendo stati provati danni specifici derivanti dal comportamento processuale della controparte.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.