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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 10466/2023 del 15-11-2023

principi giuridici

Nel giudizio di risarcimento danni derivante da sinistro stradale, la mancata rilevazione di un evento "crash" da parte dell'impianto satellitare in dotazione al veicolo danneggiato costituisce elemento di dubbio sull'accadimento del sinistro, qualora la documentazione tecnica del dispositivo preveda la rilevazione anche di incidenti di minore entità ("mini-crash").

In materia di prova testimoniale, la genericità e la mancanza di riscontri obiettivi nelle dichiarazioni del teste, unitamente all'incompatibilità tra la dinamica del sinistro descritta e i danni riscontrati sul veicolo, minano l'attendibilità della testimonianza, rendendola insufficiente a supportare la domanda risarcitoria.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Sinistro Stradale Contestato: L'Importanza della Prova e l'Attendibilità dei Testimoni


La pronuncia in esame verte su un caso di risarcimento danni derivante da un presunto sinistro stradale. Un soggetto, esercente l'attività di tassista, ha citato in giudizio una società di assicurazioni e una società di trasporti, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo a seguito di un incidente. L'attore sosteneva che il suo taxi era stato urtato da un autocarro di proprietà della società di trasporti, assicurato con la compagnia assicurativa convenuta.
Il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo inattendibile la deposizione dell'unico testimone, figlio dell'attore, e non compatibile con i rilievi fotografici prodotti. Inoltre, il Giudice aveva rilevato che dall'analisi dei dati della scatola nera installata sull'autocarro non risultava alcun sinistro nell'ora e nel luogo indicati.
L'attore ha impugnato la sentenza di primo grado, contestando l'erronea valutazione dell'attendibilità del testimone e l'interpretazione delle risultanze della scatola nera. L'appellante sosteneva che i danni subiti dal veicolo erano compatibili con un urto "strisciante", come riferito dal testimone, e che la scatola nera non aveva registrato l'impatto a causa della sua modesta entità.
Il Tribunale ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado. I giudici hanno evidenziato che l'attore, gravato dall'onere della prova, non aveva dimostrato in modo convincente la dinamica del sinistro e il nesso causale tra i danni e l'incidente. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni del testimone fossero generiche e prive di riscontri oggettivi, e che i rilievi fotografici non evidenziassero un urto "strisciante", ma piuttosto un'ammaccatura al parafango posteriore.
Inoltre, il Tribunale ha considerato rilevante il mancato rilevamento della collisione da parte della scatola nera installata sull'autovettura di proprietà dell'attore. I giudici hanno respinto l'argomentazione dell'appellante secondo cui l'impatto era stato troppo lieve per essere registrato, rilevando che i dispositivi satellitari sono in grado di rilevare anche incidenti di minore entità.
Pertanto, il Tribunale ha concluso che, in considerazione dell'incertezza dell'unico mezzo di prova fornito dall'attore e delle risultanze degli altri elementi probatori, non era stata dimostrata la collisione come rappresentata dall'attore. Di conseguenza, la domanda risarcitoria è stata rigettata.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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