TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 1178/2023 del 02-02-2023
principi giuridici
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice deve acquisire d'ufficio il fascicolo del procedimento monitorio, comprensivo del fascicolo di parte del ricorrente, contenente i documenti allegati al ricorso per ingiunzione, i quali devono considerarsi già prodotti tempestivamente nel giudizio.
Ai fini dell'interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., l'atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore che agisce per l'adempimento deve provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Il pagamento della sola sorte capitale, successivo all'emissione del decreto ingiuntivo, non determina la cessazione della materia del contendere qualora l'opponente non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito, restando dovuti gli interessi moratori maturati fino alla data del soddisfo.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Opposizione a decreto ingiuntivo: onere della prova e principio di non contestazione
La pronuncia in esame trae origine da un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da una società debitrice nei confronti di una società creditrice, la quale aveva ottenuto un'ingiunzione di pagamento per un importo di ### a titolo di corrispettivo per fornitura di merce. La società opponente contestava la pretesa creditoria, adducendo l'avvenuto pagamento di tutte le fatture oggetto del decreto ingiuntivo e, in subordine, eccependo la prescrizione del credito.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto a seguito dell'intervenuto pagamento della sorte capitale da parte della società opponente, ma condannandola al pagamento degli interessi moratori maturati.
Il giudice ha preliminarmente affrontato l'eccezione di tardività del deposito della documentazione prodotta nella fase monitoria, richiamando il recente orientamento delle ### della Corte di Cassazione, che ha sancito il principio di "non dispersione della prova". In base a tale principio, i documenti allegati al ricorso per ingiunzione devono considerarsi già prodotti nel giudizio e, quindi, rientrano nel materiale probatorio rimesso alla cognizione del giudice dell'opposizione, anche se il fascicolo monitorio è stato depositato dopo lo spirare dei termini istruttori.
Il Tribunale ha poi esaminato l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, ritenendola infondata. A tal proposito, ha ribadito che, ai fini dell'interruzione della prescrizione, l'atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto. Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che le comunicazioni inviate dalla società creditrice tramite posta elettronica certificata, contenenti la richiesta di pagamento delle forniture e l'estratto conto, fossero idonee a interrompere il termine prescrizionale.
Nel merito, il Tribunale ha evidenziato che l'opponente non aveva contestato la sussistenza del contratto di fornitura né l'esistenza del credito, limitandosi ad allegare l'avvenuto pagamento. In applicazione del principio di non contestazione, codificato dall'art. 115 c.p.c., il giudice ha ritenuto provata l'esistenza del titolo posto a base della pretesa creditoria, in quanto i fatti allegati dalla creditrice non erano stati specificamente contestati dalla debitrice.
Infine, il Tribunale ha rilevato che l'opponente non aveva fornito alcuna prova dell'asserito pagamento, nonostante l'onere probatorio gravasse su di essa. Di conseguenza, ha condannato l'opponente al pagamento degli interessi moratori maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo del credito principale.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.