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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 139/2023 del 05-01-2023

principi giuridici

La nullità prevista dagli artt. 17 e 40 della legge n. 47 del 1985, relativa agli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali su immobili privi della necessaria documentazione attestante la regolarità edilizia, si estende agli atti di divisione ereditaria, impedendo al giudice di disporre lo scioglimento della comunione ereditaria in violazione delle suddette norme.

La donazione diretta di denaro, realizzata mediante bonifico bancario, richiede, a pena di nullità, la forma dell'atto pubblico ai sensi dell'art. 782 c.c., salvo che si tratti di donazione di modico valore da valutarsi oggettivamente e soggettivamente in relazione alle condizioni economiche del donante.

In sede di divisione ereditaria, qualora sia dichiarata la nullità della donazione di denaro fatta in vita dal de cuius, la relativa somma diviene oggetto di un credito del de cuius verso l'erede donatario, alla cui quota la somma stessa deve essere imputata, ai sensi dell'art. 724, secondo comma, c.c.

Il coerede che abbia anticipato le spese funerarie ha diritto al rimborso da parte degli altri coeredi in proporzione alle rispettive quote ereditarie, ai sensi dell'art. 752 c.c.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Scioglimento della Comunione Ereditaria: Ostacoli Urbanistici e Validità delle Donazioni


La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda successoria, caratterizzata da plurime contestazioni tra i coeredi in merito alla divisione del patrimonio relitto. La controversia trae origine dall'azione promossa da due figli nei confronti delle sorelle, volta allo scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla successione dei genitori. Gli attori chiedevano, in particolare, la divisione dei beni immobili e mobili, previa collazione delle donazioni dirette e indirette che le convenute avrebbero ricevuto in vita dal padre, o, in subordine, la declaratoria di nullità delle stesse per difetto di forma. Le convenute, a loro volta, contestavano le pretese attoree, eccependo la sussistenza di ulteriori donazioni, dirette e indirette, di cui avrebbero beneficiato i fratelli, nonché il diritto al rimborso delle spese sostenute per la cura e l'assistenza del padre.
Il Tribunale è stato chiamato a dirimere diverse questioni, tra cui la divisibilità dei beni immobili, la validità delle donazioni effettuate dal de cuius e la sussistenza di eventuali debiti ereditari.
Con riferimento alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto i beni immobili, il Tribunale ha rigettato la pretesa attorea, richiamando i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di nullità degli atti di trasferimento di immobili abusivi. In particolare, il giudice ha evidenziato come la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia degli immobili costituisca un impedimento alla divisione giudiziale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Nel caso di specie, la consulenza tecnica d'ufficio aveva accertato la sussistenza di gravi irregolarità urbanistiche in entrambi i fabbricati oggetto di divisione, tali da comprometterne la commerciabilità e, conseguentemente, la divisibilità.
Quanto alla validità delle donazioni, il Tribunale ha qualificato come donazioni dirette le operazioni bancarie effettuate dal de cuius in favore delle figlie, consistenti in bonifici di ingente valore. Accertata l'assenza della forma solenne prescritta dall'art. 782 c.c. (atto pubblico con la presenza di due testimoni), il giudice ha dichiarato la nullità delle donazioni, con conseguente obbligo per le donatarie di imputare alla propria quota ereditaria le somme ricevute. Diversamente, i trasferimenti di denaro avvenuti mediante assegni, di importo inferiore, sono stati qualificati come donazioni di modico valore, valide anche in assenza della forma prescritta, ma comunque soggette a collazione.
Infine, il Tribunale si è pronunciato sulla domanda di rimborso delle spese sostenute dalle convenute per la cura e l'assistenza del padre, accogliendola parzialmente. In applicazione del principio di non contestazione, il giudice ha ritenuto provato il pagamento delle spese funerarie da parte delle convenute, condannando gli attori al rimborso della quota di spettanza.
In definitiva, la sentenza in commento offre un'interessante disamina delle problematiche connesse allo scioglimento della comunione ereditaria, con particolare riferimento agli ostacoli di natura urbanistica e alla disciplina delle donazioni.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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