TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 1610/2023 del 08-03-2023
principi giuridici
Nel rapporto di lavoro subordinato, la giusta causa di dimissioni ai sensi dell'art. 2119 c.c. non sussiste in caso di inadempimento accidentale e di breve durata nel pagamento delle retribuzioni, ma richiede un reiterato inadempimento che renda incompatibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
In tema di estinzione delle obbligazioni derivanti da rapporto di lavoro, la compensazione atecnica tra crediti del lavoratore e del datore di lavoro opera anche d'ufficio, senza necessità di apposita domanda riconvenzionale o eccezione di compensazione, trattandosi di crediti derivanti da un unico rapporto giuridico.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Mancato Pagamento di Retribuzioni e Dimissioni: Analisi di un Caso di Compensazione tra Crediti e Debiti nel Rapporto di Lavoro
La sentenza in esame trae origine da una controversia tra alcuni lavoratori e diverse società coinvolte in un contratto di appalto per servizi di pulizia presso una struttura pubblica. I lavoratori, assunti da una società appaltatrice a seguito di un cambio di gestione dell'appalto, si sono dimessi lamentando il mancato o tardivo pagamento delle retribuzioni, la mancata fruizione di ferie e permessi, e l'illegittima trattenuta dell'indennità sostitutiva di preavviso. Hanno quindi adito il Tribunale del Lavoro chiedendo l'accertamento della responsabilità solidale delle società committente e appaltatrice per il pagamento delle somme dovute.
I ricorrenti fondavano la loro pretesa sull'articolo 29 del D.lgs. 276/2003, che disciplina la responsabilità solidale tra committente e appaltatore per i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori impiegati nell'appalto, nonché sull'articolo 1676 del Codice Civile. In sostanza, chiedevano la condanna delle società convenute al pagamento di differenze retributive, indennità sostitutiva di ferie e permessi, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità di mancato preavviso e buoni pasto.
Il Tribunale, dopo aver esaminato le posizioni delle parti, ha rigettato le domande dei lavoratori. Il giudice ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti alla tredicesima mensilità per il mese di dicembre, alla quattordicesima mensilità, e alla monetizzazione delle ferie e dei permessi non goduti. Tuttavia, ha ritenuto che le dimissioni non fossero giustificate da una giusta causa, in quanto i ritardi nei pagamenti, pur esistenti, non integravano una violazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto di lavoro.
In particolare, il Tribunale ha evidenziato che, al momento delle dimissioni, alcune retribuzioni erano state pagate, seppur con ritardo, e che il mancato pagamento della retribuzione di febbraio e della tredicesima non configurava un inadempimento di gravità tale da giustificare le dimissioni per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice Civile. Di conseguenza, la società datrice di lavoro aveva legittimamente trattenuto l'indennità sostitutiva di preavviso.
Il giudice ha poi applicato il principio della compensazione atecnica, ritenendo che, nel caso di specie, sussistessero i presupposti per compensare i crediti dei lavoratori con il controcredito della società datrice di lavoro derivante dalla mancata prestazione del preavviso. In virtù di tale compensazione, il Tribunale ha concluso che i lavoratori non avevano diritto ad alcuna ulteriore somma, in quanto il loro credito era inferiore al debito per l'indennità sostitutiva di preavviso.
Infine, il Tribunale ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti, motivando tale decisione con la complessità delle questioni affrontate e con la necessità di accertare le reciproche posizioni di credito e debito.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.