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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 1671/2023 del 15-02-2023

principi giuridici

Nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, è onere del creditore dimostrare l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del debitore provare l'adempimento della prestazione o che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa.

In tema di responsabilità professionale, il professionista incaricato di una consulenza ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., di fornire tutte le informazioni utili al cliente e rientranti nella sua competenza, nonché di individuare le questioni che esulano dalla stessa, informando il cliente dei limiti della propria competenza e fornendogli gli elementi necessari per assumere autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente.

In tema di responsabilità civile del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver subito un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista, dimostrando l'esistenza concreta di una diminuzione patrimoniale e il nesso di causalità tra la condotta del professionista e il pregiudizio subito.

La regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione del professionista e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo e le conseguenze dannose risarcibili, indagando mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa.

Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, costituiscono argomentazioni difensive che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della C.T.U. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio.

Il secondo termine previsto dall'art. 195 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità Professionale del Consulente Tecnico di Parte: Limiti e Onere Probatorio


Una recente sentenza del Tribunale di Napoli ha affrontato il tema della responsabilità professionale del consulente tecnico di parte (CTP) nell'ambito di un giudizio civile. La vicenda trae origine da un sinistro stradale in cui l'attore, a seguito di un incidente con un veicolo assicurato con una nota compagnia, aveva subito lesioni personali. In un precedente giudizio risarcitorio, l'attore si era avvalso di un consulente tecnico di parte, il cui operato era stato successivamente contestato.
L'attore sosteneva che il CTP avesse agito con negligenza, depositando in ritardo le proprie osservazioni alla bozza di relazione peritale del consulente tecnico d'ufficio (CTU). Tale ritardo, a suo dire, aveva impedito di contrastare efficacemente le conclusioni del CTU, sfavorevoli all'attore, e aveva portato a una sentenza che dichiarava cessata la materia del contendere, ritenendo congrua l'offerta risarcitoria della compagnia assicurativa. Di conseguenza, l'attore ha promosso un nuovo giudizio, chiedendo il risarcimento dei danni al proprio CTP per responsabilità professionale.
Il Tribunale, nel rigettare la domanda, ha richiamato i principi generali in materia di responsabilità professionale. Ha ricordato che, in un giudizio di risarcimento danni derivante da inadempimento contrattuale, spetta all'attore dimostrare l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni o che l'inadempimento non è dipeso da sua colpa. Con specifico riferimento alla responsabilità del professionista, il Tribunale ha sottolineato che il cliente deve provare non solo di aver subito un danno, ma anche che tale danno è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista.
Nel caso di specie, pur riconoscendo che il CTP avesse depositato in ritardo le proprie osservazioni, il Tribunale ha ritenuto che tale negligenza non avesse avuto conseguenze pregiudizievoli per l'attore. Infatti, la parte non era stata preclusa dal sollevare contestazioni e rilievi critici alla consulenza tecnica d'ufficio, anche in un momento successivo, come la comparsa conclusionale o l'appello. Il Tribunale ha evidenziato che le contestazioni alla CTU, ove non integrino eccezioni di nullità, costituiscono argomentazioni difensive che possono essere formulate anche tardivamente, purché non introducano nuovi fatti o prove.
Pertanto, il Tribunale ha concluso che non vi era prova di un inadempimento contrattuale del CTP e che i danni richiesti dall'attore non potevano essere imputati al suo operato professionale. Di conseguenza, la domanda di risarcimento è stata rigettata, con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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