TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 1752/2023 del 17-02-2023
principi giuridici
La chiusura del conto corrente costituisce condizione dell'azione di ripetizione di indebito bancario e la sua sussistenza deve accertarsi con riferimento al tempo della decisione.
Nei rapporti bancari in conto corrente, in caso di domanda di ripetizione dell'indebito, la domanda di rideterminazione del saldo di conto corrente è implicitamente inclusa, sicché il giudice, nel pronunciare la condanna della banca alla rideterminazione del saldo, non incorre nel vizio di ultrapetizione.
Nei rapporti bancari in conto corrente, la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall'art. 117, comma 3, del D.Lgs. n. 385 del 1993, qualora il consenso della banca sia desumibile da comportamenti concludenti, quali l'avvenuta apertura del conto e l'invio dei relativi estratti.
Nei contratti bancari, la nullità della clausola di determinazione degli interessi ultralegali comporta la sostituzione del tasso convenzionale con quello previsto dall'art. 117, comma 7, del D.Lgs. n. 385 del 1993, da determinarsi con riferimento al momento in cui le operazioni vengono effettuate.
La pattuizione della commissione di massimo scoperto è affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, in violazione degli artt. 1346 c.c. e 117, comma 4, del D.Lgs. n. 385 del 1993, qualora non siano specificati i criteri di determinazione del suo importo.
Nei contratti di conto corrente stipulati anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 120 TUB, nessuna capitalizzazione di interessi è ammessa in deroga all'art. 1283 c.c.
In tema di usura, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, il tasso effettivo globale (### degli interessi praticati in concreto e la commissione di massimo scoperto (### devono essere comparati separatamente con il "tasso soglia" e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media, compensandosi poi l'importo dell'eccedenza della CMS applicata con l'eventuale "margine" residuo degli interessi.
In tema di ripetizione di indebito in relazione a contratti di conto corrente assistiti da apertura di credito, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca è parzialmente accoglibile limitatamente alle rimesse solutorie effettuate dal correntista.
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testo integrale
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sintesi e commento
Ammissibile l'Azione di Ripetizione d'Indebito Anche a Conto Corrente Aperto, ma Necessaria la Rideterminazione del Saldo
Una recente sentenza del Tribunale di Napoli ha affrontato una complessa controversia in materia di rapporti bancari, focalizzandosi sull'ammissibilità dell'azione di ripetizione d'indebito in presenza di un conto corrente ancora attivo e sulla corretta determinazione del saldo.
La vicenda trae origine da un'azione promossa da una società correntista nei confronti di un istituto di credito, volta ad ottenere l'accertamento negativo e la rideterminazione del saldo di un conto corrente intrattenuto sin dal 1990. La società lamentava l'applicazione di condizioni contrattuali illegittime e chiedeva la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla banca.
L'istituto di credito si è difeso eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità della domanda di ripetizione, sostenendo che il conto corrente era ancora aperto al momento della notifica dell'atto di citazione.
Il Tribunale, pur riconoscendo l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale che considera la chiusura del conto corrente come condizione di ammissibilità della domanda di ripetizione, ha aderito ad una diversa interpretazione. I giudici hanno infatti qualificato la chiusura del conto come presupposto sostanziale del diritto alla ripetizione, ovvero come condizione dell'azione, la cui esistenza deve essere accertata al momento della decisione.
Il Tribunale ha evidenziato che, sebbene la chiusura del conto corrente sia condizione per l'azione di ripetizione, essa non lo è per l'azione di nullità proposta dal correntista o di accertamento negativo del debito.
Inoltre, il Tribunale ha affermato che, in presenza di un conto corrente ancora attivo, la domanda di ripetizione dell'indebito può implicitamente contenere una domanda di rideterminazione del saldo, evitando così il vizio di ultrapetizione. Ciò si fonda sull'identità della causa petendi (l'assenza di una valida causa debendi per gli addebiti contestati) e sulla più ampia portata del petitum (la reintegrazione del patrimonio del correntista, sia in termini di riduzione del debito che di aumento del credito).
Nel caso specifico, il Tribunale ha rilevato che, sebbene il conto corrente fosse aperto al momento dell'introduzione della domanda, la società correntista aveva comunicato il recesso dal rapporto nel corso del giudizio, rendendo così ammissibile la domanda di ripetizione.
Quanto al merito, il Tribunale ha accertato la nullità di alcune clausole contrattuali relative agli interessi ultralegali, alle spese e alle valute applicate al rapporto fino al 2002, per indeterminatezza delle pattuizioni. Inoltre, è stata rilevata l'indeterminatezza delle commissioni di massimo scoperto applicate fino al 2012. Infine, è stata accertata l'usurarietà del tasso applicato in un determinato periodo del rapporto.
In conseguenza di tali accertamenti, il Tribunale ha disposto la ricostruzione del rapporto, escludendo gli addebiti illegittimi e applicando i criteri di legge per la determinazione degli interessi.
Il Tribunale ha accolto parzialmente l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, ritenendo prescritti i versamenti effettuati dalla società correntista aventi natura solutoria e risalenti a più di dieci anni prima della notifica dell'atto di citazione.
Sulla base della consulenza tecnica d'ufficio espletata, il Tribunale ha accertato che il saldo del conto corrente era in realtà a credito della società correntista per un determinato importo e ha condannato la banca alla restituzione di tale somma, oltre agli interessi legali dalla data della domanda.
Infine, il Tribunale ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.