TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 1762/2023 del 17-02-2023
principi giuridici
L'azione revocatoria ordinaria è esperibile anche a tutela di un credito non ancora accertato giudizialmente o di un credito litigioso, senza che ciò determini la sospensione necessaria del relativo giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
Nel giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria ordinaria, non sussiste connessione oggettiva ex art. 36 c.p.c. con la domanda riconvenzionale volta all'accertamento negativo del credito o alla condanna al pagamento di un controcredito.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Inefficacia dell'Atto di Trasferimento Immobiliare: prevale la tutela del credito
La pronuncia del Tribunale di Napoli affronta una complessa vicenda di simulazione di un atto di trasferimento immobiliare, in cui un creditore agisce per tutelare il proprio diritto di credito nei confronti di un debitore ritenuto insolvente.
Nel caso in esame, un professionista, nominato liquidatore di una società, vantava un credito significativo a titolo di compensi professionali. Constatata l'incapienza patrimoniale della società e del suo amministratore, il professionista agiva in giudizio contro i precedenti soci, ritenuti responsabili in solido per le obbligazioni sociali. L'azione era motivata dalla presunta simulazione di un atto con cui uno dei soci aveva trasferito al figlio, nell'ambito di un accordo di separazione personale, la proprietà di due immobili. Il creditore sosteneva che tale trasferimento fosse volto a sottrarre i beni alla garanzia del suo credito.
I convenuti si costituivano contestando la sussistenza del credito e sollevando eccezioni procedurali. Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto ammissibile l'azione promossa dal creditore, richiamando il principio secondo cui anche un credito non ancora accertato giudizialmente, o addirittura litigioso, è sufficiente a legittimare l'azione revocatoria. Il giudice ha sottolineato che gli accordi patrimoniali raggiunti in sede di separazione o divorzio, pur recepiti in provvedimenti giudiziali, conservano natura negoziale e sono quindi soggetti ai rimedi impugnatori previsti dalla legge a tutela delle parti e dei terzi.
Nel merito, il Tribunale ha accolto la domanda del creditore, ritenendo sussistenti gli elementi presuntivi di simulazione dell'atto di trasferimento. In particolare, il giudice ha valorizzato la gratuità dell'atto, il rapporto di parentela tra le parti, la tempistica del trasferimento, avvenuto in concomitanza con le difficoltà economiche del debitore, e la mancanza di contestazioni specifiche da parte dei convenuti in merito all'efficacia dell'atto.
Il Tribunale ha, invece, dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, volta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente causati dall'attività del liquidatore e dalla proposizione dell'azione giudiziaria. Il giudice ha rilevato la mancanza di connessione tra la domanda principale, avente ad oggetto l'inefficacia dell'atto di disposizione, e la domanda riconvenzionale, volta ad accertare negativamente il credito.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.