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ATTENZIONE: 2 provvedimenti con gli stessi estremi!

TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 1762/2023 del 17-02-2023

principi giuridici

L'azione revocatoria ordinaria è esperibile anche a tutela di un credito non ancora accertato giudizialmente o di un credito litigioso, senza che ciò determini la sospensione necessaria del relativo giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.

Nel giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria ordinaria, non sussiste connessione oggettiva ex art. 36 c.p.c. con la domanda riconvenzionale volta all'accertamento negativo del credito o alla condanna al pagamento di un controcredito.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Inefficacia dell'Atto di Trasferimento Immobiliare: prevale la tutela del credito


La pronuncia del Tribunale di Napoli affronta una complessa vicenda di simulazione di un atto di trasferimento immobiliare, in cui un creditore agisce per tutelare il proprio diritto di credito nei confronti di un debitore ritenuto insolvente.
Nel caso in esame, un professionista, nominato liquidatore di una società, vantava un credito significativo a titolo di compensi professionali. Constatata l'incapienza patrimoniale della società e del suo amministratore, il professionista agiva in giudizio contro i precedenti soci, ritenuti responsabili in solido per le obbligazioni sociali. L'azione era motivata dalla presunta simulazione di un atto con cui uno dei soci aveva trasferito al figlio, nell'ambito di un accordo di separazione personale, la proprietà di due immobili. Il creditore sosteneva che tale trasferimento fosse volto a sottrarre i beni alla garanzia del suo credito.
I convenuti si costituivano contestando la sussistenza del credito e sollevando eccezioni procedurali. Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto ammissibile l'azione promossa dal creditore, richiamando il principio secondo cui anche un credito non ancora accertato giudizialmente, o addirittura litigioso, è sufficiente a legittimare l'azione revocatoria. Il giudice ha sottolineato che gli accordi patrimoniali raggiunti in sede di separazione o divorzio, pur recepiti in provvedimenti giudiziali, conservano natura negoziale e sono quindi soggetti ai rimedi impugnatori previsti dalla legge a tutela delle parti e dei terzi.
Nel merito, il Tribunale ha accolto la domanda del creditore, ritenendo sussistenti gli elementi presuntivi di simulazione dell'atto di trasferimento. In particolare, il giudice ha valorizzato la gratuità dell'atto, il rapporto di parentela tra le parti, la tempistica del trasferimento, avvenuto in concomitanza con le difficoltà economiche del debitore, e la mancanza di contestazioni specifiche da parte dei convenuti in merito all'efficacia dell'atto.
Il Tribunale ha, invece, dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, volta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente causati dall'attività del liquidatore e dalla proposizione dell'azione giudiziaria. Il giudice ha rilevato la mancanza di connessione tra la domanda principale, avente ad oggetto l'inefficacia dell'atto di disposizione, e la domanda riconvenzionale, volta ad accertare negativamente il credito.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 1762/2023 del 15-03-2023

principi giuridici

In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la riproposizione di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale, presentata prima della maturazione della decadenza relativa al precedente provvedimento, impedisce il verificarsi degli effetti decadenziali, salvando la pretesa ai ratei maturati entro il periodo di decadenza non ancora interamente consumato.

Gli atti degli enti previdenziali diretti all'accertamento dell'esistenza o inesistenza del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali non hanno natura di provvedimenti costitutivi o estintivi del diritto, ma di mera certazione dei presupposti di legge, con la conseguenza che, negata o revocata dall'ente la prestazione, l'azione dell'assicurato volta ad ottenere la suddetta prestazione o il ripristino di essa ha ad oggetto la fondatezza della pretesa dell'assicurato, gravando su quest'ultimo l'onere di provare la sussistenza dei requisiti di legge ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta.

In materia di indebito assistenziale per carenza dei requisiti reddituali, la ripetizione delle somme indebitamente erogate è ammessa solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo il caso di dolo del percipiente, non configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Assegno Sociale: Riconoscimento del Diritto e Ripetibilità delle Prestazioni in Assenza di Dolo


La pronuncia in esame affronta una controversia in materia di assegno sociale, analizzando sia il diritto al riconoscimento della prestazione previdenziale che la legittimità della richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite.
Nel caso specifico, il ricorrente, già titolare di assegno sociale, si vedeva revocare la prestazione a causa del superamento dei limiti reddituali per l'anno 2014. Successivamente, a seguito di una nuova domanda, l'INPS riconosceva nuovamente l'assegno, ma con decorrenza successiva alla data di revoca. Il ricorrente adiva quindi il Tribunale del Lavoro, contestando sia la decorrenza del nuovo riconoscimento che la richiesta di restituzione delle somme percepite nel periodo in cui la prestazione era stata revocata.
Il Tribunale, dopo aver rigettato le eccezioni preliminari sollevate dall'INPS, ha esaminato il merito della questione. In primo luogo, ha riconosciuto il diritto del ricorrente alla ricostituzione dell'assegno sociale a partire dalla data della revoca originaria. Il giudice ha motivato tale decisione evidenziando che, pur essendo intervenuto un provvedimento di revoca per tardiva comunicazione dei redditi, il ricorrente aveva comunque dimostrato la sussistenza dei requisiti reddituali per il periodo in contestazione. In altre parole, l'ente previdenziale non aveva fornito prova del superamento dei limiti di reddito da parte del ricorrente.
In secondo luogo, il Tribunale ha affrontato la questione della ripetibilità delle somme indebitamente percepite. Richiamando la consolidata giurisprudenza in materia, ha affermato che, in ambito assistenziale, la ripetizione dell'indebito è esclusa quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento nel percettore e l'erogazione indebita non sia a lui addebitabile. Nel caso di specie, il giudice ha rilevato che non era stato provato alcun dolo da parte del ricorrente, né la mera omissione di comunicazione dei dati reddituali poteva configurare una condotta dolosa, soprattutto se l'ente previdenziale era già in possesso delle informazioni necessarie o aveva l'onere di acquisirle. Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato illegittima la richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite.
La sentenza si basa su principi consolidati in materia di assegno sociale e di ripetizione dell'indebito assistenziale, ribadendo l'importanza di tutelare l'affidamento del cittadino e di non gravare il beneficiario di oneri probatori eccessivi, soprattutto quando l'ente previdenziale è in grado di accertare autonomamente la sussistenza dei requisiti per la prestazione.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

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ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

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