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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 187/2023 del 13-01-2023

principi giuridici

Il principio di non discriminazione, sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, impone di riconoscere al personale A.T.A. assunto a tempo indeterminato l'anzianità di servizio maturata durante i periodi di precariato, ai fini della progressione stipendiale, disapplicando le disposizioni interne contrastanti.

Le previsioni contenute nell'art. 2 del C.C.N.L. del 4 agosto 2011, relative al mantenimento ad personam del maggior valore stipendiale per il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, si applicano anche al personale assunto a tempo indeterminato successivamente, in ossequio al principio di parità di trattamento.

È illegittima la limitazione del riconoscimento dell'anzianità di servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera del personale A.T.A. stabilizzato, prevista dall'art. 569 del D.Lgs. 297/1994, in quanto contrastante con la normativa europea, dovendosi riconoscere l'intera anzianità ai fini giuridici ed economici.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Riconoscimento dell'Anzianità di Servizio nel Comparto Scuola: Un'Analisi della Recente Giurisprudenza


Una recente pronuncia del Tribunale di Napoli ha affrontato la complessa questione del riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dal personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) assunto con contratto a tempo determinato, in relazione alla progressione stipendiale e alla ricostruzione della carriera.
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una dipendente del Ministero dell'Istruzione, assunta a tempo indeterminato nel ruolo di ### Scolastico a partire dal 2013. La ricorrente lamentava di non aver visto riconosciuta, ai fini della progressione stipendiale, l'anzianità maturata durante i precedenti anni di servizio pre-ruolo, svolti in virtù di contratti a tempo determinato presso scuole statali. In particolare, contestava l'applicazione del trattamento economico iniziale previsto dal ### per il personale assunto a tempo indeterminato, ritenendo ciò una violazione del principio di non discriminazione sancito dalla normativa europea.
Il Tribunale, nel valutare la controversia, ha preliminarmente respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero, ribadendo che la materia del personale scolastico rientra nella competenza del Ministero stesso. Nel merito, il giudice ha richiamato la clausola 4 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla ### 1999/70/CE, che vieta qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato.
In linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte di Cassazione, il Tribunale ha sottolineato come il principio di non discriminazione debba essere applicato anche nel settore scolastico, riconoscendo l'anzianità di servizio maturata dal personale assunto con contratti a termine ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato.
Pertanto, il giudice ha accertato il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive maturate in ragione dell'incremento stipendiale, disapplicando le disposizioni dei ### che, prescindendo dall'anzianità maturata, commisurano la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.
Tuttavia, il Tribunale ha accolto parzialmente l'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero, limitando il riconoscimento delle differenze retributive al quinquennio antecedente alla notifica del ricorso.
Inoltre, il giudice ha riconosciuto il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di pre-ruolo, condannando il Ministero a ricostruire la carriera della dipendente, collocandola nella corrispondente fascia stipendiale a decorrere dalla data dell'assunzione a tempo indeterminato. In questo modo, il Tribunale ha disapplicato l'articolo del decreto legislativo che prevede un riconoscimento parziale del servizio pre-ruolo per il personale ATA, ritenendolo in contrasto con la normativa europea.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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