TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 2105/2023 del 28-03-2023
principi giuridici
Il ritardo nel pagamento delle retribuzioni non integra giusta causa di dimissioni qualora il pagamento, seppur tardivo, avvenga in epoca anteriore al recesso del lavoratore, e questi continui ad adempiere la prestazione lavorativa senza sollevare contestazioni, configurandosi una rinuncia implicita al diritto di recesso senza preavviso.
La modifica della distribuzione dell'orario di lavoro, da sei a cinque giorni settimanali, non costituisce di per sé giusta causa di dimissioni, qualora tale articolazione oraria sia prevista e disciplinata dal contratto collettivo di settore.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Dimissioni per Giusta Causa e Responsabilità Solidale nell'Appalto di Servizi: Un Caso di Inadempimenti Retributivi
Una recente pronuncia del Tribunale di Napoli ha affrontato una controversia in materia di lavoro relativa a un rapporto di lavoro subordinato intercorso nell'ambito di un contratto di appalto di servizi. Un lavoratore, assunto da una società appaltatrice per svolgere mansioni di pulizia presso i locali di un ente pubblico, si è dimesso, adducendo una giusta causa derivante da una serie di inadempimenti contrattuali da parte del datore di lavoro.
Il lavoratore ha lamentato il mancato o ritardato pagamento di alcune voci retributive, tra cui la tredicesima mensilità, la quattordicesima mensilità, l'indennità sostitutiva di ferie non godute, i permessi non goduti e i buoni pasto. Inoltre, ha contestato la modifica della distribuzione settimanale delle turnazioni di lavoro, passate da sei a cinque giorni. Di conseguenza, il lavoratore ha chiesto l'accertamento della sussistenza della giusta causa di dimissioni e la condanna della società appaltatrice, della società mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) affidatario dell'appalto e dell'ente pubblico committente, in solido, al pagamento delle somme dovute a titolo di differenze retributive.
Il Tribunale, esaminati i fatti e le prove documentali prodotte, ha accertato l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e ha riconosciuto parzialmente fondate le pretese del lavoratore. In particolare, il giudice ha riconosciuto il diritto del lavoratore al pagamento dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, dell'indennità sostitutiva di ferie non godute, dei permessi non goduti e dei buoni pasto, quantificando l'importo complessivo dovuto.
Tuttavia, il Tribunale ha respinto la domanda di restituzione dell'indennità sostitutiva di preavviso, trattenuta dal datore di lavoro, ritenendo insussistente la giusta causa di dimissioni. A tal proposito, il giudice ha osservato che i ritardi nei pagamenti delle retribuzioni di dicembre e gennaio, sebbene esistenti, erano stati sanati prima del recesso del lavoratore. Inoltre, ha ritenuto che la modifica della distribuzione dell'orario di lavoro non fosse di per sé sufficiente a giustificare le dimissioni per giusta causa, non avendo il lavoratore dimostrato quali ricadute negative tale modifica avesse comportato sulle sue condizioni lavorative.
Infine, il Tribunale ha compensato il credito del lavoratore con il maggior credito vantato dalla società appaltatrice a titolo di indennità sostitutiva di preavviso, stante l'assenza di giusta causa di dimissioni. Le spese di giudizio sono state interamente compensate tra le parti, tenuto conto della complessità delle questioni trattate e della residuale posizione processuale dell'ente pubblico.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.