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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 2208/2023 del 30-03-2023

principi giuridici

In materia di appalto di servizi, la responsabilità solidale del committente di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 sussiste anche qualora il committente sia una società per azioni, salvo che la stessa dimostri di rientrare nel perimetro applicativo del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 163 del 2006 e successivi atti attuativi, fornendo prova della propria natura di organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3, comma 26, del medesimo decreto legislativo.

Le spese di bonifico bancario per il pagamento della retribuzione, in quanto oneri accessori all'adempimento dell'obbligo retributivo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 910, della legge n. 205 del 2017, non rientrano nella nozione di "trattamenti retributivi" di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, con conseguente esclusione della responsabilità solidale del committente per il relativo importo.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità Solidale del Committente per Crediti Retributivi: Analisi di una Sentenza in Materia di Appalti


La pronuncia in esame affronta la questione della responsabilità solidale del committente nell'ambito di un contratto di appalto di servizi, con particolare riferimento ai crediti retributivi vantati da un lavoratore dipendente dell'appaltatore.
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un lavoratore che aveva prestato servizio presso una società, operante nel settore delle pulizie, per un breve periodo. Al termine del rapporto di lavoro, il lavoratore lamentava il mancato pagamento di alcune spettanze, tra cui ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché il trattamento di fine rapporto (TFR). Il lavoratore, pertanto, agiva in giudizio nei confronti sia della società datrice di lavoro, sia della società committente, invocando la responsabilità solidale di quest'ultima ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, che disciplina la responsabilità del committente in caso di appalto di opere o servizi. Il lavoratore contestava, inoltre, la legittimità di una trattenuta mensile operata dalla datrice di lavoro a titolo di spese per i bonifici bancari utilizzati per il pagamento della retribuzione.
Il giudice, dopo aver esaminato le eccezioni preliminari sollevate dalla società committente, le ha ritenute infondate. Nel merito, il giudice ha accertato l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra il lavoratore e la società datrice di lavoro, nonché la sussistenza dei crediti retributivi vantati dal lavoratore. In particolare, il giudice ha evidenziato come, in presenza di una richiesta di pagamento da parte del lavoratore e in assenza di contestazioni da parte della società datrice di lavoro (rimasta contumace nel giudizio), gravasse sulla società committente l'onere di dimostrare l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della responsabilità solidale.
Il fulcro della decisione risiede nell'analisi della natura giuridica della società committente e nella sua eventuale riconducibilità alla nozione di pubblica amministrazione, ai fini dell'esclusione della responsabilità solidale prevista dall'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. Il giudice ha precisato che la deroga all'applicazione della responsabilità solidale opera esclusivamente per le pubbliche amministrazioni in senso stretto, come definite dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, e non si estende automaticamente ai soggetti formalmente privati, seppure a partecipazione pubblica.
Nel caso specifico, il giudice ha rilevato che la società committente, pur essendo una società per azioni, non aveva dimostrato di possedere i requisiti per essere qualificata come "organismo di diritto pubblico", ai sensi dell'art. 3, comma 26, del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici). In particolare, non era emerso che l'attività svolta dalla società committente avesse carattere non industriale o commerciale, né che fosse finanziata in modo maggioritario dallo Stato o da altri enti pubblici.
Di conseguenza, il giudice ha ritenuto applicabile al caso di specie la disciplina della responsabilità solidale del committente, condannando la società committente, in solido con la società datrice di lavoro, al pagamento dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità. Al contrario, il giudice ha rigettato la domanda relativa al TFR, in quanto risultava già versato ad un fondo pensione.
Infine, il giudice ha accolto la domanda del lavoratore relativa alla restituzione delle somme indebitamente trattenute a titolo di spese per i bonifici bancari, ma ha condannato al pagamento di tale somma esclusivamente la società datrice di lavoro, ritenendo che tale voce non rientrasse nella nozione di "trattamenti retributivi" ai fini della responsabilità solidale del committente.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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