TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 2534/2023 del 09-03-2023
principi giuridici
In tema di assicurazione contro i danni, il rimborso delle spese di riparazione degli impianti idrici interrati, previsto dalle condizioni di polizza, presuppone l'effettivo sostenimento delle stesse da parte dell'assicurato, configurandosi quale obbligazione di rivalsa e non quale indennizzo economico da liquidare.
In tema di assicurazione contro i danni, il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese di salvataggio ai sensi dell'art. 1914 c.c., presuppone la dimostrazione dell'avvenuto corrispondente esborso da parte dell'assicurato medesimo.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Infiltrazioni da Condotta Fognaria e Spese di Riparazione: Limiti all'Indennizzo Assicurativo
La pronuncia in esame trae origine da una controversia tra un condominio e una compagnia assicurativa, relativa al risarcimento di spese sostenute a seguito di infiltrazioni d'acqua provenienti dall'impianto fognario condominiale. Il condominio, titolare di una polizza assicurativa "### Condominio" con copertura per danni da acqua, ha citato in giudizio la compagnia assicurativa al fine di ottenere il rimborso delle spese di salvataggio, quantificate in ### 15.000,00, asseritamente sostenute per evitare o diminuire il danno.
Il condominio ha precisato che, a seguito della rottura di un tratto di tubazione condominiale, si erano verificate infiltrazioni in alcuni immobili dello stabile adiacente. L'intervento aveva comportato una verifica distruttiva, l'allontanamento delle acque reflue, lo spostamento di mobilio, trasporti, lavori edili e una videoispezione.
La compagnia assicurativa si è costituita in giudizio eccependo l'inoperatività della polizza. Secondo la compagnia, le infiltrazioni non erano state causate da una rottura accidentale della tubazione, ma da un cunicolo fognario preesistente, oggetto di lavori di ammodernamento. Pertanto, l'intervento doveva essere qualificato come una mera opera di ammodernamento dell'impianto vetusto. Inoltre, la compagnia ha evidenziato che le condizioni di assicurazione escludevano i danni causati e subiti da impianti idrici interrati, compresi quelli per irrigazione. La compagnia ha contestato, infine, la mancata documentazione delle spese di riparazione e l'applicabilità dell'art. 1914 del codice civile, relativo all'obbligo di salvataggio, ritenendo che il danno non fosse coperto dalla polizza.
Il Tribunale ha rigettato la domanda del condominio. Il giudice ha rilevato che la polizza prevedeva la garanzia per le spese di ricerca e riparazione per danno da spargimento d'acqua per le tubazioni interrate. Tuttavia, il Tribunale ha precisato che le spese rimborsabili, ai sensi delle condizioni di polizza, sono solo quelle effettivamente sostenute per riparare o sostituire le parti degli impianti idrici. Nel caso di specie, il condominio non aveva fornito la prova dell'effettivo esborso delle somme richieste, limitandosi a produrre un preventivo non accettato e dichiarando che la ditta esecutrice dei lavori aveva accettato di attendere l'esito della vertenza per il pagamento.
Il Tribunale ha evidenziato che sia le condizioni di polizza che l'art. 1914 del codice civile, in materia di obbligo di salvataggio, limitano il rimborso delle spese a quelle effettivamente sostenute dall'assicurato. In mancanza di prova dell'esborso economico, il condominio non aveva diritto al rimborso delle spese di riparazione. Il Tribunale ha richiamato, a tal proposito, un orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il diritto dell'assicurato alla rifusione delle spese di salvataggio presuppone la dimostrazione dell'avvenuto corrispondente esborso.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.