blog dirittopratico

3.863.647
documenti generati

v5.845
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 2720/2023 del 14-03-2023

principi giuridici

La riscossione coattiva mediante ruolo delle entrate degli enti locali derivanti da rapporti di diritto privato presuppone, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 46 del 1999, che il credito sia fondato su un titolo avente efficacia esecutiva.

L'avviso di pagamento emesso dal Comune, non costituendo ingiunzione di pagamento, non è idoneo a legittimare l'iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, trattandosi di entrata avente natura di corrispettivo per il diritto di godimento concesso.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Riscossione coattiva di entrate patrimoniali degli enti locali: necessità di un titolo esecutivo


La pronuncia in commento affronta la questione della legittimità della riscossione coattiva, mediante ruolo, di crediti vantati da un Comune a titolo di canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. La controversia trae origine dall'opposizione presentata da una società avverso una cartella di pagamento emessa da un ente di riscossione per conto del Comune, relativa al suddetto canone.
Il Tribunale ha accolto l'opposizione, statuendo che, in materia di riscossione di entrate patrimoniali degli enti locali, l'iscrizione a ruolo e la conseguente emissione della cartella di pagamento devono essere necessariamente precedute dalla formazione di un valido titolo esecutivo.
Il giudice ha evidenziato come, pur essendo ammessa la riscossione coattiva mediante ruolo anche per le entrate degli enti locali, tale possibilità incontra un limite quando si tratta di "entrate aventi causa in rapporti di diritto privato". In tali casi, l'articolo 21 del D. Lgs. n. 46 del 1999 richiede espressamente che il credito da riscuotere risulti da un titolo avente efficacia esecutiva.
Nel caso specifico, il Tribunale ha accertato che il credito del Comune, derivante dal canone per l'occupazione di suolo pubblico, non aveva natura tributaria, bensì patrimoniale, configurandosi come corrispettivo per il diritto di godimento concesso. Di conseguenza, la riscossione mediante ruolo necessitava di un titolo esecutivo preesistente.
Il Tribunale ha rilevato che l'iscrizione a ruolo era avvenuta sulla base di un mero avviso di pagamento emesso dal Comune, privo di efficacia esecutiva. Tale avviso, infatti, è stato qualificato come una semplice costituzione in mora, idonea ad interrompere la prescrizione, ma non sufficiente a legittimare l'iscrizione a ruolo e la successiva riscossione coattiva.
In definitiva, il Tribunale ha dichiarato l'inesistenza del diritto dell'ente di riscossione di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della società opponente, annullando la cartella di pagamento impugnata. Il giudice ha inoltre rilevato che, nel corso del giudizio, era intervenuta una sentenza che aveva annullato l'avviso di pagamento su cui si fondava l'iscrizione a ruolo.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (25279 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.155 secondi in data 11 maggio 2026 (IUG:XA-68F5E2) - 2466 utenti online