TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 2720/2023 del 14-03-2023
principi giuridici
La riscossione coattiva mediante ruolo delle entrate degli enti locali derivanti da rapporti di diritto privato presuppone, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 46 del 1999, che il credito sia fondato su un titolo avente efficacia esecutiva.
L'avviso di pagamento emesso dal Comune, non costituendo ingiunzione di pagamento, non è idoneo a legittimare l'iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, trattandosi di entrata avente natura di corrispettivo per il diritto di godimento concesso.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Riscossione coattiva di entrate patrimoniali degli enti locali: necessità di un titolo esecutivo
La pronuncia in commento affronta la questione della legittimità della riscossione coattiva, mediante ruolo, di crediti vantati da un Comune a titolo di canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. La controversia trae origine dall'opposizione presentata da una società avverso una cartella di pagamento emessa da un ente di riscossione per conto del Comune, relativa al suddetto canone.
Il Tribunale ha accolto l'opposizione, statuendo che, in materia di riscossione di entrate patrimoniali degli enti locali, l'iscrizione a ruolo e la conseguente emissione della cartella di pagamento devono essere necessariamente precedute dalla formazione di un valido titolo esecutivo.
Il giudice ha evidenziato come, pur essendo ammessa la riscossione coattiva mediante ruolo anche per le entrate degli enti locali, tale possibilità incontra un limite quando si tratta di "entrate aventi causa in rapporti di diritto privato". In tali casi, l'articolo 21 del D. Lgs. n. 46 del 1999 richiede espressamente che il credito da riscuotere risulti da un titolo avente efficacia esecutiva.
Nel caso specifico, il Tribunale ha accertato che il credito del Comune, derivante dal canone per l'occupazione di suolo pubblico, non aveva natura tributaria, bensì patrimoniale, configurandosi come corrispettivo per il diritto di godimento concesso. Di conseguenza, la riscossione mediante ruolo necessitava di un titolo esecutivo preesistente.
Il Tribunale ha rilevato che l'iscrizione a ruolo era avvenuta sulla base di un mero avviso di pagamento emesso dal Comune, privo di efficacia esecutiva. Tale avviso, infatti, è stato qualificato come una semplice costituzione in mora, idonea ad interrompere la prescrizione, ma non sufficiente a legittimare l'iscrizione a ruolo e la successiva riscossione coattiva.
In definitiva, il Tribunale ha dichiarato l'inesistenza del diritto dell'ente di riscossione di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della società opponente, annullando la cartella di pagamento impugnata. Il giudice ha inoltre rilevato che, nel corso del giudizio, era intervenuta una sentenza che aveva annullato l'avviso di pagamento su cui si fondava l'iscrizione a ruolo.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.