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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 3005/2023 del 21-03-2023

principi giuridici

Chi agisce in giudizio per la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare non solo l'avvenuta consegna, ma anche il titolo da cui deriva l'obbligo di restituzione, non potendo desumersi l'esistenza del contratto di mutuo dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro.

In caso di conto corrente cointestato con facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, i rapporti interni tra i cointestatari sono disciplinati dall'art. 1298, comma 2, c.c., in base al quale i debiti e i crediti si suddividono in parti uguali, salvo che non risulti diversamente.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Contratti di Mutuo e Onere della Prova: l'Importanza del Titolo Costitutivo


La pronuncia in esame affronta una controversia relativa a un presunto contratto di mutuo verbale tra due fratelli. La vicenda trae origine dalla richiesta di un soggetto di ottenere la restituzione di somme di denaro che asseriva di aver prestato al fratello nel corso degli anni.
Il giudice ha preliminarmente inquadrato giuridicamente il contratto di mutuo, evidenziando come, pur non richiedendo necessariamente la forma scritta per la sua validità, la prova della sua esistenza e delle obbligazioni che ne derivano incombe su chi agisce per la restituzione delle somme. In particolare, è stato ribadito il principio secondo cui la mera consegna di assegni o bonifici non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un mutuo, essendo necessario provare il titolo in base al quale la consegna è avvenuta e da cui scaturisce l'obbligo di restituzione.
Nel caso specifico, il tribunale ha distinto tra diverse tipologie di versamenti effettuati. Per quanto riguarda gli assegni, il giudice ha rilevato la mancanza di prova sia dell'effettivo incasso da parte del fratello convenuto, sia del titolo di mutuo sottostante. Le testimonianze raccolte, inoltre, non hanno fornito elementi utili a comprovare l'esistenza di un accordo di prestito.
Diversa è stata la valutazione per un versamento effettuato a favore di una società terza, in relazione a una transazione conclusa in un precedente giudizio. In questo caso, il giudice ha ritenuto che la documentazione prodotta dimostrasse l'esistenza di un rapporto negoziale e che il fratello convenuto fosse tenuto a restituire la metà della somma versata, salvo il diritto di rivalersi sugli altri eredi estranei a quel giudizio.
Infine, per quanto concerne un ulteriore bonifico effettuato da un conto cointestato tra l'attore e il padre defunto, il giudice ha ritenuto che, in assenza di prova che il denaro appartenesse esclusivamente al padre, il fratello attore potesse liberamente disporne, non sussistendo quindi un obbligo di restituzione. Il giudice ha anche tenuto conto della causale del bonifico, che faceva riferimento a "### EFFETTI", ritenendo verosimile che si trattasse del pagamento di effetti cambiari emessi dal fratello convenuto.
In definitiva, il tribunale ha accolto solo parzialmente la domanda, condannando il fratello convenuto alla restituzione di una somma inferiore rispetto a quella originariamente richiesta, tenendo conto delle diverse tipologie di versamenti e della prova del titolo costitutivo per ciascuno di essi.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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