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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 3320/2023 del 18-05-2023

principi giuridici

Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, è sufficiente la sussistenza dei requisiti sanitari prescritti, non essendo richiesta la condizione del non ricovero del disabile in istituto, la quale incide unicamente sulla erogazione della prestazione per il periodo in cui l'inabile sia ricoverato e non abbisogni di accompagnatore a carico dell'erario.

Lo stato di invalidità può essere accertato giudizialmente anche post mortem, su richiesta degli eredi, ai quali spettano iure hereditario le attribuzioni del beneficio maturate fino alla data del decesso.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Accertamento Post Mortem dell'Invalidità Civile e Diritto all'Indennità di Accompagnamento: Tutela Ereditaria dei Benefici Maturati


La pronuncia in esame affronta la questione del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento in favore di un soggetto deceduto, a seguito di accertamento giudiziale dell'invalidità civile promosso dagli eredi.
Nel caso di specie, il ricorrente, in qualità di erede, ha agito in giudizio nei confronti dell'### al fine di ottenere il pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento maturati dal de cuius a partire dal riconoscimento giudiziale dell'invalidità, avvenuto a seguito di un precedente ricorso ex art. 445 bis c.p.c. La domanda amministrativa originariamente presentata dal de cuius era rimasta senza esito. L'### non si è costituito in giudizio, venendo dichiarato contumace.
Il giudice ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto del de cuius all'indennità di accompagnamento a partire dalla data indicata nel decreto di omologa e condannando l'### al pagamento dei ratei maturati fino alla data del decesso, oltre interessi legali.
La decisione si fonda sul principio secondo cui, in materia di prestazioni assistenziali, è onere del ricorrente dimostrare i fatti costitutivi del diritto, nel caso specifico, il requisito sanitario. Tale requisito, nel caso in esame, era stato accertato in sede giudiziale con il decreto di omologa prodotto in giudizio.
Il giudice ha inoltre ribadito che, ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, è sufficiente la sussistenza dei requisiti sanitari, senza che sia richiesta la condizione del non ricovero del disabile in istituto, la quale incide unicamente sulla erogazione della prestazione per il periodo di ricovero. Allo stesso modo, non è necessario che l'invalido versi in determinate condizioni economiche, in quanto la finalità del beneficio è quella di favorire l'assistenza domiciliare e di evitare l'istituzionalizzazione.
Infine, il giudice ha evidenziato che lo stato di invalidità può essere accertato anche post mortem, su richiesta degli eredi, ai quali spettano iure hereditario i benefici maturati fino alla data del decesso. Nel caso specifico, è stato accertato che l'erede aveva provveduto a notificare il decreto di omologa all'### e aveva inoltrato la documentazione necessaria per la liquidazione dei ratei maturati.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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