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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 3592/2023 del 04-04-2023

principi giuridici

La sentenza resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. non è affetta da nullità qualora non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione, qualora tali elementi siano ricavabili dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.

La richiesta di risarcimento danni inviata all'assicuratore del responsabile è idonea a produrre il suo effetto, ai fini della proponibilità della domanda giudiziale, qualora contenga gli elementi necessari e sufficienti per consentire all'assicuratore di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, a prescindere dalla presenza di tutti i contenuti previsti dall'art. 148 cod. ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria.

La denuncia alle autorità competenti dell'incidente provocato da veicolo non identificato non costituisce condizione di proponibilità dell'azione diretta nei confronti dell'impresa designata per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentando un mero indizio da valutare unitamente agli altri elementi probatori al fine di accertare la sussistenza del diritto al risarcimento.

La nullità della citazione per mancanza o difetto di determinazione della cosa oggetto della domanda può essere dichiarata solo se il petitum sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, dovendosi ritenere sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'attore in una qualunque parte dell'atto introduttivo.

Nel caso di sinistro causato da veicolo non identificato, grava sul danneggiato l'onere di provare le modalità del sinistro, l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo e che tale veicolo è rimasto sconosciuto per circostanze obiettive non imputabili a negligenza della vittima.

Nella liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesioni personali, il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato nella sua persona complessivamente considerata, evitando duplicazioni risarcitorie attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.

Il danno morale, inteso come sofferenza interiore, si considera provato quando il fatto illecito sia idoneo a causare un turbamento interiore dell'animo, uno stato di frustrazione ed impotenza, potendo il giudice ricorrere al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Risarcimento danni da sinistro stradale: onere della prova e quantificazione del danno in caso di veicolo non identificato


La pronuncia in commento affronta il tema del risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato, analizzando gli oneri probatori gravanti sul danneggiato e i criteri di liquidazione del danno.
La vicenda trae origine da un incidente avvenuto in orario notturno, quando un pedone veniva investito da un'autovettura che si allontanava senza prestare soccorso. Il danneggiato, a seguito delle gravi lesioni riportate, citava in giudizio la compagnia assicurativa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.
La compagnia assicurativa convenuta eccepiva preliminarmente l'improponibilità della domanda per presunta violazione degli obblighi di comunicazione previsti dal Codice delle Assicurazioni Private e per mancata prova che il veicolo fosse rimasto sconosciuto per impossibilità incolpevole, contestando altresì la mancata denuncia del fatto alle autorità competenti. Nel merito, contestava sia l'esistenza del danno che la sua quantificazione.
Il Tribunale ha rigettato le eccezioni preliminari sollevate dalla compagnia assicurativa. In particolare, ha evidenziato che la richiesta di risarcimento presentata dal danneggiato conteneva tutti gli elementi essenziali per consentire alla compagnia di valutare la pretesa risarcitoria. Inoltre, ha precisato che la denuncia alle autorità competenti non costituisce condizione di proponibilità dell'azione diretta nei confronti dell'impresa designata, rappresentando un mero indizio da valutare unitamente agli altri elementi probatori.
Nel merito, il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria, ritenendo provato, sulla base delle testimonianze raccolte, che il sinistro si era verificato a causa della condotta colposa del conducente del veicolo non identificato. Il giudice ha sottolineato che il danneggiato aveva fornito una ricostruzione dettagliata della dinamica del sinistro e che le testimonianze rese dai presenti erano univoche e sostanzialmente coincidenti.
Quanto alla quantificazione del danno, il Tribunale ha fatto riferimento alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, procedendo ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, comprensivo sia del danno biologico che del danno morale. Il giudice ha riconosciuto un'invalidità permanente del 18% e un'invalidità temporanea di ### giorni, liquidando un importo complessivo a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Ha inoltre riconosciuto un importo a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea. Non è stato riconosciuto alcun risarcimento per il danno patrimoniale, non essendo state provate spese mediche sostenute dal danneggiato.
Infine, il Tribunale ha condannato la compagnia assicurativa al pagamento degli interessi legali sulla somma liquidata, calcolati dalla data dell'illecito, e al rimborso delle spese legali sostenute dal danneggiato.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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