TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 3601/2023 del 29-05-2023
principi giuridici
Nel giudizio di opposizione ad accertamento tecnico preventivo, il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica d'ufficio è limitato ai vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
La parte ricorrente ammessa al beneficio del gratuito patrocinio non è tenuta alla refusione delle spese processuali in caso di soccombenza, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Rigetto della domanda di indennità di accompagnamento per insufficienza di prova medica
La pronuncia in esame trae origine dal rigetto di una domanda volta ad ottenere l'indennità di accompagnamento. Il soggetto interessato, a seguito di una visita medica che aveva dato esito negativo, aveva promosso un accertamento tecnico preventivo (ATP) presso il Tribunale. Anche in quella sede, la consulenza tecnica d'ufficio (CTU) non aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l'ottenimento del beneficio.
Successivamente, l'interessato aveva promosso un giudizio di opposizione all'ATP, chiedendo un rinnovo della CTU e il riconoscimento del diritto all'indennità. L'### si era costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Il giudice ha aderito alle conclusioni del CTU nominato nella fase di ATP, ritenendole pienamente condivisibili anche alla luce della documentazione medica successivamente prodotta. Il CTU aveva accertato che le patologie riscontrate non determinavano le condizioni per il riconoscimento dell'indennità richiesta.
Il Tribunale ha evidenziato come le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente fossero generiche e come la valutazione delle patologie fosse rinvenibile nella discussione medico-legale del CTU. Inoltre, ha sottolineato che la parte ricorrente non aveva offerto argomenti idonei a confutare le conclusioni del perito, limitandosi a lamentare la lacunosità delle valutazioni compiute.
Il giudice ha ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato ai soli vizi di violazione di legge o di motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Infine, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese processuali, tenuto conto delle condizioni economiche disagiate della parte ricorrente, e ha posto le spese della CTU espletata nella fase di ATP a carico dell'###
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.