TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 375/2023 del 12-01-2023
principi giuridici
La notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo posta elettronica certificata è valida anche se l'allegato è in formato PDF privo di firma digitale e dell'attestazione di conformità dell'atto analogico a quello digitale notificato, purché sia garantita la riferibilità dell'atto all'ente impositore.
La mancata notificazione del verbale di accertamento di violazione del codice della strada costituisce un vizio del procedimento che, pur non impedendo la formazione del titolo esecutivo, rende contestabile la pretesa sanzionatoria, con conseguente annullamento dell'atto esattoriale, qualora l'opposizione sia proposta nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento.
In tema di impugnazione di cartella esattoriale, il contribuente può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o del concessionario della riscossione, senza che tra i due soggetti sia configurabile litisconsorzio necessario.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
La pronuncia in commento affronta una complessa vicenda relativa all'impugnazione di una cartella esattoriale emessa per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del Codice della Strada. La controversia, originata da un'opposizione a un'esecuzione promossa sulla base della suddetta cartella, ha visto contrapporsi un contribuente, l'Agente della Riscossione e il Comune, quest'ultimo rimasto contumace nel giudizio di appello.
Il fatto trae origine dall'emissione di una cartella di pagamento per sanzioni amministrative relative a presunte infrazioni al Codice della Strada. Il contribuente contestava la validità della notifica della cartella, effettuata tramite PEC, e l'omessa notifica dei verbali di accertamento delle violazioni, eccependo altresì la prescrizione del diritto di credito. Il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione, ritenendo nulla la cartella per mancanza di sottoscrizione.
L'Agente della Riscossione appellava la sentenza, contestando la decisione del Giudice di Pace sulla validità della notifica via PEC e lamentando l'omessa pronuncia su alcune eccezioni sollevate in primo grado. Il contribuente, a sua volta, proponeva appello incidentale condizionato, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui non si era pronunciata sulla mancata notifica dei verbali di contravvenzione e sulla conseguente prescrizione del diritto di credito.
Il Tribunale, in riforma della sentenza di primo grado, ha affrontato diverse questioni giuridiche. In primo luogo, ha ritenuto valida la notifica della cartella esattoriale tramite PEC, anche in assenza di firma digitale o attestazione di conformità, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. Il Tribunale ha evidenziato come la trasmissione di un documento informatico in formato PDF, anche se copia per immagini di un documento cartaceo, sia una modalità di notifica valida e idonea a portare a conoscenza del destinatario l'atto.
Successivamente, il Tribunale ha esaminato l'appello incidentale del contribuente, relativo alla mancata notifica dei verbali di accertamento delle violazioni al Codice della Strada. In proposito, ha riqualificato l'azione proposta dal contribuente come un'opposizione "recuperatoria" ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 150/2011, volta a far valere la mancata notifica dei verbali presupposti alla cartella. Il Tribunale ha accolto l'appello incidentale, rilevando che l'Agente della Riscossione e il Comune non avevano fornito la prova dell'avvenuta notifica dei verbali di accertamento, con conseguente estinzione del diritto di credito per sanzione amministrativa.
Infine, il Tribunale ha affrontato la questione della legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione. Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha affermato che il contribuente può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore e del concessionario della riscossione, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario. Tuttavia, ha precisato che, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'agente della riscossione ha l'onere di chiamare in giudizio l'ente impositore. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che l'Agente della Riscossione fosse legittimato passivamente, anche in considerazione del fatto che erano stati eccepiti vizi attinenti alla regolarità dell'atto esecutivo. Non avendo l'Agente della Riscossione proposto tempestiva domanda di manleva nei confronti del Comune, è stata confermata la sua condanna al pagamento delle spese di lite, seppur compensate parzialmente in ragione della reciproca soccombenza.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.