TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 478/2023 del 16-01-2023
principi giuridici
In tema di contratto di assicurazione per il furto di autoveicolo, l'iscrizione di fermo amministrativo sul veicolo non costituisce, in assenza di espressa previsione contrattuale, causa di esclusione dell'operatività della polizza, né determina di per sé la surrogazione reale della prelazione dovuta dall'assicuratore, non sussistendo nel fermo amministrativo di natura fiscale previsioni analoghe a quelle poste a tutela delle ragioni di credito vantate nei confronti del proprietario del veicolo in rapporti tra privati.
In tema di assicurazione per il furto di autoveicolo, in presenza di clausola contrattuale che preveda l'applicazione di uno scoperto in caso di mancata installazione o inefficienza del sistema antifurto, l'indennizzo dovuto dall'assicuratore deve essere ridotto nella misura pattuita, qualora l'assicurato non provi l'installazione o l'efficienza del sistema antifurto.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Indennizzo Assicurativo per Furto Veicolo: Irrilevanza del Fermo Amministrativo Pregresso
Una recente pronuncia del Tribunale di Napoli ha affrontato una controversia in materia di contratto di assicurazione per furto di un veicolo, focalizzandosi in particolare sull'eccezione sollevata dalla compagnia assicurativa relativa alla presenza di un fermo amministrativo sul mezzo al momento del sinistro.
Nel caso di specie, l'attore, proprietario di un veicolo assicurato contro il furto, aveva citato in giudizio la compagnia assicurativa a seguito del furto subito, lamentando il mancato indennizzo. La compagnia si era difesa eccependo, tra l'altro, la presenza di un fermo amministrativo sul veicolo al momento del furto, sostenendo l'impossibilità di circolazione del mezzo e, conseguentemente, l'inoperatività della polizza.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione della compagnia assicurativa, ritenendo che il fermo amministrativo, pur limitando la facoltà di circolazione del veicolo, non incide sul diritto all'indennizzo assicurativo in caso di furto. Il giudice ha motivato la decisione evidenziando che la normativa sul fermo amministrativo non prevede disposizioni analoghe a quelle che tutelano i creditori ipotecari, non determinando una surrogazione reale della prelazione a favore dell'ente impositore. In altre parole, l'iscrizione del fermo amministrativo non attribuisce all'ente creditore un diritto di prelazione sull'indennizzo assicurativo, né obbliga l'assicuratore a versare direttamente a quest'ultimo la somma dovuta.
Il Tribunale ha inoltre sottolineato che il contratto di assicurazione in questione non prevedeva, tra le cause di esclusione della garanzia, la presenza di un fermo amministrativo sul veicolo, anche se trascritto anteriormente al furto. Di conseguenza, la compagnia assicurativa non aveva titolo per opporsi alla liquidazione del danno.
Tuttavia, il giudice ha accolto parzialmente la domanda dell'attore, riducendo l'importo dell'indennizzo a causa dell'applicazione di una franchigia prevista in polizza per l'assenza di un sistema antifurto satellitare sul veicolo. La somma riconosciuta è stata quindi inferiore a quella inizialmente richiesta, tenuto conto della franchigia contrattualmente prevista.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.