TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 4913/2023 del 11-05-2023
principi giuridici
Il giudice, pur non essendo vincolato alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, qualora intenda discostarsene, è tenuto a fornire una motivazione adeguata, indicando gli elementi di valutazione e le prove utilizzati per giungere a una decisione diversa, specificando le ragioni per cui ha ritenuto di non condividere le conclusioni del consulente.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Valutazione del Danno Biologico e Poteri del Giudice: Necessaria Motivazione per Discordanze con la CTU
La pronuncia in commento affronta il tema della valutazione del danno biologico in un caso di lesioni personali derivanti da un sinistro, con particolare attenzione ai poteri del giudice di discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (CTU).
La vicenda trae origine da un giudizio di primo grado, nel quale la vittima di un incidente stradale aveva richiesto il risarcimento dei danni subiti. Il Giudice di ### aveva riconosciuto solo parzialmente la domanda, riducendo la percentuale di invalidità permanente accertata dal CTU nominato nel corso del giudizio.
L'attore ha quindi proposto appello, contestando la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui aveva disatteso, senza adeguata motivazione, le risultanze della consulenza medico-legale. L'appellante ha evidenziato che il CTU aveva quantificato i postumi permanenti nella misura del 4%, mentre il giudice aveva ridotto tale percentuale al 2%, senza esplicitare le ragioni di tale difformità.
La compagnia assicurativa, benché ritualmente citata, non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace.
Il Tribunale ha accolto l'appello, riformando la sentenza di primo grado. I giudici hanno ribadito il principio secondo cui il giudice può discostarsi dalle conclusioni del CTU, ma tale decisione deve essere sorretta da una motivazione adeguata. Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che il Giudice di ### aveva omesso di fornire una valida giustificazione per la riduzione della percentuale di invalidità permanente, né aveva esercitato i poteri istruttori a sua disposizione per richiedere chiarimenti al CTU.
Pertanto, il Tribunale ha aderito integralmente alle conclusioni del CTU, quantificando il danno biologico nella misura del 4% e condannando la compagnia assicurativa al pagamento di una somma maggiore rispetto a quella riconosciuta in primo grado.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.