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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 4932/2023 del 15-05-2023

principi giuridici

Il principio del ne bis in idem presuppone la formazione di un giudicato tra le parti, processuale o sostanziale, ostativo ad una nuova pronuncia sulla medesima materia.

L'accordo di mediazione, in quanto espressione di autonomia negoziale, è riconducibile alla figura della transazione di cui all'art. 1965 c.c., condividendone la natura contrattuale e la funzione di composizione stragiudiziale della lite.

Nella mediazione facoltativa, l'assistenza legale non è requisito di validità dell'accordo, ma condizione per l'attribuzione allo stesso di efficacia di titolo esecutivo immediata, in difetto della quale è necessaria l'omologazione da parte del Presidente del Tribunale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Validità dell'Accordo di Mediazione e Principio del Ne Bis In Idem


La pronuncia in esame affronta un'opposizione a decreto ingiuntivo basata, principalmente, su due ordini di motivi: la presunta violazione del principio del ne bis in idem e l'asserita annullabilità di un verbale di mediazione per vizio del consenso.
La vicenda trae origine da un procedimento di mediazione avviato a seguito di una richiesta di risarcimento danni avanzata da una parte nei confronti di un'altra, a causa di una segnalazione al "crif". Tale procedura si era conclusa con un accordo in cui le parti si obbligavano in solido a versare una somma di denaro a titolo risarcitorio. Successivamente, una delle parti coinvolte nel suddetto accordo di mediazione proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso sulla base di tale accordo, eccependo, in primo luogo, l'esistenza di un altro giudizio pendente avente ad oggetto l'accertamento della nullità del medesimo verbale di mediazione.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di violazione del principio del ne bis in idem, rilevando che la domanda di ingiunzione era stata proposta antecedentemente alla costituzione della parte nel giudizio promosso per l'accertamento della nullità del verbale di mediazione e che, in ogni caso, non si era formato alcun giudicato tra le parti.
Quanto alla presunta annullabilità del verbale di mediazione per vizio del consenso, il Tribunale ha evidenziato che la materia del risarcimento del danno non rientra tra quelle per le quali è previsto il procedimento obbligatorio di mediazione. Pertanto, nel caso di specie, non essendo obbligatoria l'assistenza di un legale, l'accordo raggiunto non aveva efficacia immediatamente esecutiva, ma necessitava del decreto di omologa del Presidente del Tribunale.
Il giudice ha poi qualificato l'accordo di mediazione come una transazione stragiudiziale, ai sensi dell'art. 1965 c.c., evidenziandone la natura contrattuale e la funzione di composizione della lite. Di conseguenza, ha ritenuto valido l'accordo raggiunto, avendo una delle parti partecipato personalmente agli incontri, alle trattative e sottoscritto l'atto.
In definitiva, il Tribunale ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente al pagamento delle spese di giudizio. La decisione si fonda sulla validità dell'accordo di mediazione, inteso come transazione stragiudiziale, e sull'assenza di una violazione del principio del ne bis in idem.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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