TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 5392/2023 del 25-05-2023
principi giuridici
L'azione personale di restituzione non può surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, poiché in tal caso la domanda è da qualificarsi come di rivendicazione, fondandosi sul diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre fornire piena dimostrazione mediante la probatio diabolica.
Nel giudizio di rivendica, l'attore deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Occupazione senza titolo e onere della prova: la distinzione tra azione di rivendicazione e azione di restituzione
La pronuncia in commento affronta la complessa tematica dell'occupazione senza titolo di un immobile e, in particolare, la distinzione tra l'azione di rivendicazione e l'azione di restituzione, con le relative conseguenze in termini di onere probatorio.
Nel caso di specie, l'attrice, proprietaria di un immobile, ha agito in giudizio per ottenere il rilascio di un vano adiacente, asseritamente occupato senza titolo dalla convenuta. Quest'ultima si è difesa eccependo di occupare l'immobile in virtù di un contratto di comodato d'uso gratuito stipulato con i precedenti proprietari.
Il Tribunale, dopo aver qualificato l'azione promossa come azione di rivendicazione, ha rigettato la domanda attorea per mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte che agisce in rivendica. Il giudice ha richiamato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui, in caso di azione di rivendicazione, l'attore deve fornire la c.d. "probatio diabolica", ovvero dimostrare la titolarità del diritto di proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario o, in alternativa, provando che l'attore stesso o uno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo.
Nel caso in esame, l'attrice si è limitata ad allegare il proprio titolo di acquisto, senza fornire la prova di un valido titolo derivativo proveniente da un soggetto che possa vantare la qualità di dominus, né dimostrando un acquisto a titolo originario per usucapione. Tale carenza probatoria ha determinato il rigetto della domanda.
Il Tribunale ha inoltre sottolineato la differenza tra l'azione di rivendicazione e l'azione di restituzione. Mentre quest'ultima presuppone un precedente rapporto obbligatorio tra le parti, in base al quale l'attore ha consegnato il bene al convenuto e ne chiede la restituzione a seguito del venir meno del titolo, l'azione di rivendicazione è un'azione reale, fondata sul diritto di proprietà, che può essere esercitata nei confronti di chiunque detenga il bene senza titolo. Di conseguenza, nell'azione di restituzione, l'attore deve solo provare l'esistenza del titolo in base al quale ha consegnato il bene e il suo successivo venir meno, mentre nell'azione di rivendicazione deve fornire la prova rigorosa della proprietà, attraverso la "probatio diabolica".
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.