TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 6023/2023 del 12-06-2023
principi giuridici
In tema di appalto, dei danni provocati a terzi durante l'esecuzione del contratto risponde, di regola, l'appaltatore, attesa l'autonomia con cui svolge la sua attività, salvo che il fatto lesivo sia stato commesso in esecuzione di ordini impartiti dal committente o sia configurabile una culpa in eligendo o in vigilando di quest'ultimo.
In tema di accesso al fondo del vicino ex art. 843 c.c., la liquidazione dell'indennità presuppone la prova di un concreto pregiudizio patrimoniale derivante dall'accesso, non essendo sufficiente la mera occupazione del fondo per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Responsabilità dell'Appaltatore per Danni a Terzi Durante Lavori Condominiali: Estensione della Domanda e Onere Probatorio
La pronuncia in esame affronta la complessa questione della responsabilità per danni causati a terzi durante l'esecuzione di lavori di manutenzione in un condominio, con particolare attenzione al ruolo dell'appaltatore e alla ripartizione degli oneri probatori.
La vicenda trae origine da un'azione promossa da un proprietario di un immobile sito in un condominio napoletano, il quale lamentava danni al proprio terrazzo a livello, derivanti dall'installazione di ponteggi necessari per l'esecuzione di lavori di rifacimento delle facciate condominiali. L'attore chiedeva, pertanto, il risarcimento dei danni subiti, quantificati in ### 11.000,00, nonché un indennizzo per il mancato utilizzo del terrazzo durante il periodo dei lavori. Il condominio si costituiva in giudizio, chiedendo l'autorizzazione a chiamare in causa la ditta appaltatrice, al fine di essere manlevato da quest'ultima in caso di accertamento di una propria responsabilità. La ditta appaltatrice, a sua volta, si costituiva eccependo, tra l'altro, la prescrizione del diritto al risarcimento danni e proponendo domanda riconvenzionale per il mancato pagamento di una somma di ### 1.675,10, asseritamente dovuta dall'attore per i lavori eseguiti.
Il Tribunale, preliminarmente, rigettava l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal condominio, ritenendo che l'atto introduttivo del giudizio consentisse di individuare chiaramente il petitum e la causa petendi. Veniva altresì respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ditta appaltatrice, in quanto l'atto di citazione era stato notificato entro il termine quinquennale previsto dall'art. 2947 c.c.
Nel merito, il Tribunale accoglieva la domanda di risarcimento danni proposta dall'attore nei confronti della ditta appaltatrice, ritenendo che la domanda si estendesse automaticamente a quest'ultima, in quanto il condominio l'aveva chiamata in causa al fine di ottenere la propria liberazione dalla pretesa vantata dall'attore. Il Giudice qualificava la domanda attorea come azione di risarcimento danni ex art. 2043 c.c., conseguenti a fatto illecito di terzi. Richiamando i principi generali in materia di responsabilità civile verso terzi per danni causati nel corso dell'esecuzione di un contratto di appalto, il Tribunale sottolineava come, di regola, sia l'appaltatore a rispondere dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera, in virtù dell'autonomia con cui svolge la propria attività. Nel caso di specie, il Tribunale evidenziava che il contratto di appalto prevedeva espressamente l'obbligo per l'appaltatore di risarcire eventuali danni cagionati durante i lavori.
Sulla base dell'istruttoria svolta, il Tribunale accertava l'esistenza dei danni alla pavimentazione del terrazzo dell'attore e individuava le cause di tali danni nella permanenza dei ponteggi e nelle fasi di montaggio, smontaggio ed uso degli stessi. In particolare, il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) aveva accertato che i danni erano stati causati dalla mancanza di adeguate protezioni tra la pavimentazione del terrazzo e le strutture metalliche dei ponteggi durante le fasi di smontaggio e accatastamento. Pertanto, il Tribunale condannava la ditta appaltatrice al pagamento, in favore dell'attore, della somma di ### 10.106,00, oltre IVA ed interessi, a titolo di risarcimento danni.
Il Tribunale rigettava, invece, la domanda di indennizzo per il mancato utilizzo del terrazzo, ritenendo che l'attore non avesse fornito la prova di un concreto pregiudizio patrimoniale derivante da tale limitazione di godimento. Il Giudice evidenziava che, ai sensi dell'art. 843 c.c., la corresponsione di un'indennità è subordinata alla prova di un danno effettivo, non essendo sufficiente la semplice occupazione del fondo per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori.
Infine, il Tribunale accoglieva la domanda riconvenzionale proposta dalla ditta appaltatrice, condannando l'attore al pagamento della somma di ### 1.675,10, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti alle facciate interne del fabbricato condominiale e ai balconi di sua proprietà.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.