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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 6137/2023 del 14-06-2023

principi giuridici

La mancata regolarizzazione degli effetti cambiari con il bollo, nei termini prescritti dalla legge, preclude la loro idoneità a costituire titolo esecutivo.

Nel giudizio di opposizione a precetto, il creditore opposto può proporre domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna del debitore al pagamento della somma dovuta, conseguendo una pronuncia che costituisca nuovo titolo esecutivo, da far valere in aggiunta o in sostituzione di quello originariamente fatto valere.

La promessa di pagamento, pur dispensando il destinatario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, venendo meno ogni effetto vincolante qualora sia giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, è invalido o si è estinto.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Opposizione a Precetto: Inefficacia del Titolo Cambiario e Rilevanza del Rapporto Causale Sottostante


La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione a un atto di precetto intimato sulla base di titoli cambiari. La società ### e una persona fisica avevano contestato la validità del precetto notificatogli da un altro soggetto, eccependo vizi formali e sostanziali dei titoli cambiari posti a fondamento dell'azione esecutiva. In particolare, gli opponenti avevano sollevato questioni relative alla conformità delle cambiali, all'assenza del bollo, alla mancanza dei requisiti essenziali, all'insussistenza dell'avallo, all'inesistenza del rapporto causale sottostante e all'erroneità dei conteggi.
Il soggetto intimante si era costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, proponendo domanda riconvenzionale per l'accertamento della sussistenza dell'obbligazione precettata.
Il Tribunale ha preliminarmente riaffermato la natura del giudizio di opposizione a precetto, volto a contestare il diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata. Ha, inoltre, ribadito che l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce condizione imprescindibile per l'esercizio dell'azione esecutiva.
Nel merito, il giudice ha rilevato che le cambiali poste a fondamento del precetto erano prive del bollo previsto dalla legge. Richiamando l'articolo 104 della legge cambiaria, ha precisato che, sebbene la validità della cambiale non sia subordinata all'osservanza delle disposizioni sul bollo, la sua mancanza preclude la possibilità di utilizzarla come titolo esecutivo. Pertanto, l'eccezione di nullità del precetto è stata accolta.
Tuttavia, il Tribunale ha precisato che, pur non valendo come titolo esecutivo, le cambiali conservano il valore di promessa di pagamento ai sensi dell'articolo 1988 del codice civile, con conseguente inversione dell'onere della prova. In tal caso, spetta al debitore dimostrare l'inesistenza o l'estinzione del debito.
Nel caso specifico, gli opponenti avevano eccepito che gli effetti cambiari erano stati emessi in forza di una scrittura privata transattiva, intervenuta tra le parti nel corso di un precedente giudizio, e che l'inadempimento di tale accordo aveva comportato la rinascita dell'obbligazione originaria.
Il Tribunale ha ritenuto che l'effetto vincolante della promessa di pagamento fosse venuto meno in base a quanto previsto dalla scrittura privata transattiva. In particolare, la transazione prevedeva espressamente che essa non costituisse novazione dell'obbligazione originaria e che, in caso di mancato adempimento, le parti avrebbero riacquistato gli originari diritti e azioni.
Di conseguenza, il Tribunale ha concluso che l'obbligazione oggetto della promessa di pagamento era strettamente legata all'oggetto della controversia originaria e che l'inadempimento della transazione comportava la rinascita di tale obbligazione. Tuttavia, il soggetto intimante non aveva fornito alcuna prova dell'esistenza e della quantificazione dell'obbligazione originaria.
In definitiva, il Tribunale ha dichiarato la nullità del precetto per inesistenza del titolo esecutivo e ha rigettato la domanda riconvenzionale, condannando il soggetto intimante al pagamento delle spese di lite. La decisione si fonda sulla combinazione di principi consolidati in materia di titoli cambiari, promessa di pagamento e rilevanza del rapporto causale sottostante, evidenziando l'importanza di una corretta allegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto azionato.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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