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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 6349/2023 del 27-10-2023

principi giuridici

La revoca del licenziamento, pur tempestiva ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 23/2015, non preclude l'accoglimento della domanda di assunzione ex art. 4 del ### per le imprese di pulizia e servizi integrati, qualora la stessa non sia seguita da una effettiva riammissione in servizio del lavoratore e dalla corresponsione delle retribuzioni dovute.

In caso di inadempimento dell'obbligo di assunzione, il risarcimento del danno spettante al lavoratore è commisurato alle retribuzioni perdute dal momento in cui l'assunzione avrebbe dovuto aver luogo fino alla data della sentenza, senza che da tale importo debba essere detratta l'indennità di disoccupazione percepita, in quanto prestazione di natura previdenziale.

In caso di cessione di ramo d'azienda, il giudice può emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. nei confronti del cessionario, qualora siano state analiticamente indicate le condizioni per la stipula del rapporto di lavoro.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Tutela del Lavoratore nel Cambio Appalto: Obblighi di Assunzione e Risarcimento del Danno


La pronuncia in esame affronta una problematica ricorrente nel settore degli appalti di servizi, in particolare nel comparto delle pulizie, relativa alla tutela dei lavoratori in caso di cambio di gestione. La vicenda trae origine dalla cessazione di un contratto di appalto per il servizio di pulizia presso una società di trasporti pubblici. Un lavoratore, precedentemente impiegato dalla società uscente, lamentava di essere stato illegittimamente escluso dall'elenco del personale da trasferire alla nuova impresa appaltatrice, in violazione dell'articolo 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di settore.
Il lavoratore aveva inizialmente subito un licenziamento, poi revocato dalla società uscente. Tuttavia, il giudice ha accertato che tale revoca era meramente formale, non essendo stata seguita da una effettiva riammissione in servizio del dipendente. Successivamente, l'appalto era stato oggetto di una cessione di ramo d'azienda, con conseguente subentro di un consorzio e successiva assegnazione del servizio ad una cooperativa consorziata.
Il Tribunale, investito della questione, ha accolto le richieste del lavoratore. In primo luogo, ha riconosciuto il diritto del lavoratore all'assunzione da parte della cooperativa consorziata, in quanto destinataria del ramo d'azienda e, quindi, obbligata a garantire la continuità occupazionale del personale impiegato nell'appalto. Il giudice ha motivato la decisione richiamando l'articolo 4 del CCNL, che impone all'impresa subentrante di assumere i lavoratori già operanti nell'appalto, nonché i principi generali in materia di cessione di ramo d'azienda, che tutelano i diritti dei lavoratori coinvolti.
In secondo luogo, il Tribunale ha condannato la società uscente al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa della sua illegittima esclusione dall'elenco del personale da trasferire. Il giudice ha ritenuto che il comportamento della società, caratterizzato da contraddittorietà e dalla mancata ottemperanza agli obblighi di legge e contrattuali, avesse causato un danno patrimoniale al lavoratore, quantificato nell'ammontare delle retribuzioni non percepite nel periodo intercorso tra la cessazione del precedente rapporto di lavoro e la pronuncia della sentenza. Il Tribunale ha precisato che, ai fini della quantificazione del danno, non dovevano essere detratte le somme percepite dal lavoratore a titolo di indennità di disoccupazione, trattandosi di prestazioni previdenziali aventi una diversa finalità.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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