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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 6477/2023 del 06-11-2023

principi giuridici

Nei giudizi di opposizione promossi avverso i ruoli formati per effetto della trasmissione dei crediti ### maturati ed accertati anteriormente al 1° gennaio 2006, non sussiste litisconsorzio necessario con la S.C.C.I. S.p.A.

L'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti ### del socio amministratore di una società a responsabilità limitata sussiste qualora lo stesso partecipi al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza, non essendo sufficiente la mera qualifica di socio o amministratore.

L'onere della prova della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti ### grava sull'ente previdenziale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Iscrizione alla Gestione Commercianti INPS: Necessaria la Partecipazione Abituale e Prevalente al Lavoro Aziendale


La pronuncia in esame del Tribunale di Napoli affronta la questione dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti INPS per i soci amministratori di società a responsabilità limitata. La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di addebito emesso dall'INPS nei confronti di un soggetto, socio e amministratore di una S.R.L.S., per il mancato versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo dal luglio 2014 al dicembre 2019.
Il ricorrente contestava la legittimità dell'avviso di addebito, sostenendo l'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti. In particolare, evidenziava di non aver esercitato in via esclusiva un'attività commerciale, in quanto, nel periodo contestato, era uno studente universitario e non partecipava attivamente alla gestione della società, la cui attività di intermediazione immobiliare era svolta principalmente da un dipendente.
L'INPS, al contrario, riteneva sussistenti i presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti, basandosi sulla qualità di socio e amministratore del ricorrente e sull'attività svolta dalla società.
Il Tribunale, accogliendo il ricorso, ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, secondo cui l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti per il socio amministratore di una S.R.L. sussiste solo qualora vi sia una partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale.
I giudici hanno evidenziato che, nel caso specifico, l'INPS non aveva fornito la prova di tale partecipazione, limitandosi a fondare la pretesa contributiva sulla mera qualifica di amministratore del ricorrente. Al contrario, le dichiarazioni testimoniali e la documentazione prodotta dal ricorrente dimostravano che, nel periodo contestato, egli non si era attivamente occupato della gestione della società, essendo impegnato negli studi universitari.
Pertanto, il Tribunale ha annullato l'avviso di addebito, dichiarando non dovute le somme richieste dall'INPS.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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