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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 6558/2023 del 08-11-2023

principi giuridici

Nel rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali, il diritto alla retribuzione individuale di anzianità (RIA) maturata sino al 31 dicembre 1992, ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. 29/1993, include gli aumenti periodici biennali maturati in base alla progressione per classi di stipendio e scatti biennali, ove non sia provato dal datore di lavoro l'integrale adempimento dell'obbligazione retributiva.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Rideterminazione della Retribuzione Individuale di Anzianità nel Pubblico Impiego Regionale: Un'Analisi Giurisprudenziale


Una recente pronuncia del Tribunale di Napoli ha affrontato la complessa questione della rideterminazione della Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) per un dipendente regionale, focalizzandosi sul periodo antecedente alla contrattualizzazione del pubblico impiego.
Il ricorrente, un ex dipendente della ### della ### ha adito il Tribunale lamentando di aver percepito la RIA in misura inferiore a quanto effettivamente spettante, contestando in particolare il momento in cui l'ente aveva proceduto al blocco degli scatti di anzianità. Secondo il dipendente, tale blocco era avvenuto in data antecedente a quella prevista dalla normativa di riferimento, ovvero il 31 dicembre 1993, determinando una lesione del suo diritto ad una corretta progressione economica.
La ### si è difesa sostenendo che la normativa invocata dal ricorrente non prevedesse un automatismo per la maturazione di ulteriori incrementi della RIA non espressamente previsti dalle norme stesse. L'ente ha inoltre richiamato un'interpretazione autentica di una legge successiva, secondo cui il riferimento al 31 dicembre 1990 doveva intendersi limitato ai comparti del pubblico impiego che già prevedevano tale data per la maturazione di ulteriori incrementi della RIA.
Il Tribunale, dopo aver ripercorso l'evoluzione normativa in materia di progressione economica nel pubblico impiego, ha accolto il ricorso del dipendente. Il giudice ha evidenziato come il sistema di progressione per classi di stipendio e scatti biennali fosse stato gradualmente superato dalla contrattualizzazione, ma ha riconosciuto il diritto del ricorrente alla corretta determinazione della RIA maturata nel periodo antecedente a tale riforma.
Il Tribunale ha rilevato che l'ente non aveva fornito prova di aver corrisposto gli aumenti periodici della RIA nella misura dovuta, come calcolata in linea con i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di appello. Di conseguenza, il Tribunale ha condannato l'ente al pagamento della somma dovuta a titolo di arretrati RIA, oltre agli interessi legali maturati dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al saldo effettivo. La decisione ha tenuto conto della rideterminazione della somma spettante come formulata nelle note di trattazione scritta depositate, in adesione alla allegazione della ### secondo la quale un decreto del Presidente della Repubblica del 1990 avrebbe definito “ l'ultimo incremento della RIA “. Infine, il Tribunale ha condannato l'ente al pagamento delle spese legali sostenute dal ricorrente.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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