TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 7240/2023 del 29-11-2023
principi giuridici
In materia di prestazioni assistenziali, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, può essere accordato con decorrenza successiva alla domanda amministrativa e all'opposizione giudiziale, qualora, all'esito di CTU disposta nel corso del giudizio, sia accertato un aggravamento delle condizioni di salute del richiedente tale da integrare i requisiti medico-legali necessari per il riconoscimento dei benefici richiesti.
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testo integrale
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sintesi e commento
Riconoscimento dell'Indennità di Accompagnamento e della Condizione di Handicap Grave: Rilevanza dell'Aggravamento delle Condizioni di Salute
Una recente pronuncia del Tribunale di Napoli ha affrontato il caso di una persona anziana che aveva presentato domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap con connotazione di gravità. Inizialmente, l'istanza era stata respinta in sede amministrativa e, successivamente, anche in sede di Accertamento Tecnico Preventivo (ATP), in quanto il consulente tecnico d'ufficio (CTU) non aveva riscontrato i requisiti sanitari necessari.
La persona interessata ha quindi promosso un giudizio di opposizione, contestando le conclusioni della CTU svolta in fase di ATP. In particolare, si lamentava l'omessa comunicazione della data della visita domiciliare e una presunta sottostima delle patologie riscontrate e della loro incidenza sulla capacità di deambulazione e sul compimento degli atti quotidiani della vita.
Nel corso del giudizio di opposizione, il Tribunale ha disposto un rinnovo delle operazioni peritali, affidando l'incarico allo stesso CTU nominato nella fase di ATP. Il consulente, dopo aver esaminato la documentazione medica e sottoposto la persona a una nuova visita, ha rilevato un peggioramento delle condizioni cliniche rispetto al momento della domanda amministrativa. In particolare, è stata riscontrata una sindrome ipocinetica a recente esordio, che, unitamente alla preesistente depressione maggiore, rendeva la persona incapace di provvedere autonomamente alla maggior parte degli atti elementari della vita quotidiana e, pertanto, bisognosa di assistenza continua.
Sulla base di tali risultanze, il CTU ha concluso che, a partire da una data successiva alla presentazione della domanda amministrativa, sussistevano i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap grave. Il Tribunale, ritenendo condivisibili le conclusioni del CTU, in quanto coerenti con la documentazione medica e con i parametri medico-legali di riferimento, ha accolto l'opposizione. Di conseguenza, è stato riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento e alla condizione di handicap grave, con decorrenza dal mese di marzo 2023. Le spese di giudizio sono state compensate per metà, con condanna dell'### al pagamento del residuo.
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