blog dirittopratico

3.813.201
documenti generati

v5.61
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 7240/2023 del 29-11-2023

principi giuridici

In materia di prestazioni assistenziali, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, può essere accordato con decorrenza successiva alla domanda amministrativa e all'opposizione giudiziale, qualora, all'esito di CTU disposta nel corso del giudizio, sia accertato un aggravamento delle condizioni di salute del richiedente tale da integrare i requisiti medico-legali necessari per il riconoscimento dei benefici richiesti.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Riconoscimento dell'Indennità di Accompagnamento e della Condizione di Handicap Grave: Rilevanza dell'Aggravamento delle Condizioni di Salute


Una recente pronuncia del Tribunale di Napoli ha affrontato il caso di una persona anziana che aveva presentato domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap con connotazione di gravità. Inizialmente, l'istanza era stata respinta in sede amministrativa e, successivamente, anche in sede di Accertamento Tecnico Preventivo (ATP), in quanto il consulente tecnico d'ufficio (CTU) non aveva riscontrato i requisiti sanitari necessari.
La persona interessata ha quindi promosso un giudizio di opposizione, contestando le conclusioni della CTU svolta in fase di ATP. In particolare, si lamentava l'omessa comunicazione della data della visita domiciliare e una presunta sottostima delle patologie riscontrate e della loro incidenza sulla capacità di deambulazione e sul compimento degli atti quotidiani della vita.
Nel corso del giudizio di opposizione, il Tribunale ha disposto un rinnovo delle operazioni peritali, affidando l'incarico allo stesso CTU nominato nella fase di ATP. Il consulente, dopo aver esaminato la documentazione medica e sottoposto la persona a una nuova visita, ha rilevato un peggioramento delle condizioni cliniche rispetto al momento della domanda amministrativa. In particolare, è stata riscontrata una sindrome ipocinetica a recente esordio, che, unitamente alla preesistente depressione maggiore, rendeva la persona incapace di provvedere autonomamente alla maggior parte degli atti elementari della vita quotidiana e, pertanto, bisognosa di assistenza continua.
Sulla base di tali risultanze, il CTU ha concluso che, a partire da una data successiva alla presentazione della domanda amministrativa, sussistevano i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap grave. Il Tribunale, ritenendo condivisibili le conclusioni del CTU, in quanto coerenti con la documentazione medica e con i parametri medico-legali di riferimento, ha accolto l'opposizione. Di conseguenza, è stato riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento e alla condizione di handicap grave, con decorrenza dal mese di marzo 2023. Le spese di giudizio sono state compensate per metà, con condanna dell'### al pagamento del residuo.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (24595 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.004 secondi in data 4 aprile 2026 (IUG:LH-3E71F3) - 4121 utenti online