TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 7428/2023 del 18-07-2023
principi giuridici
In tema di appalto pubblico, il rimedio risolutorio speciale di cui all'art. 133 d.lgs. 163/2006, esperibile dall'appaltatore in caso di ritardo della stazione appaltante nel pagamento delle rate di acconto, prescinde dalla valutazione giudiziale della gravità dell'inadempimento, richiedendo unicamente che la stazione appaltante non abbia emesso i certificati di pagamento o i titoli di spesa relativi agli acconti nei termini contrattuali e di legge, ovvero che l'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, e che siano trascorsi sessanta giorni dalla previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice.
In caso di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del committente, quest'ultimo, non potendo restituire l'opus parzialmente eseguito dall'appaltatore adempiente, è obbligato a corrispondergli il valore venale dell'opus medesimo con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione, nella quale l'obbligo trova la sua fonte, e non con riferimento ai prezzi contrattuali delle opere eseguite.
La domanda di risoluzione del contratto preclude la domanda di esecuzione dello stesso e si fonda sulla situazione fattuale e giuridica opposta costituita non più dalla mancata esecuzione del negozio, bensì sul comportamento illecito del committente; pertanto, una volta operata l'opzione per la risoluzione, non è consentito cumulare i benefici che ne derivano con quelli conseguibili dalla situazione opposta, del contratto ancora operante ed in esecuzione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento della stazione appaltante: analisi della sentenza
La pronuncia in esame affronta una controversia relativa a un contratto d'appalto di lavori pubblici, in cui l'impresa appaltatrice ha richiesto la risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante, lamentando ritardi nei pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL).
Nel caso specifico, l'impresa, incaricata di lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale di un immobile, aveva sospeso i lavori a causa del mancato pagamento di un primo SAL. Successivamente, nonostante la ripresa dei lavori imposta dalla stazione appaltante, si era verificato un ulteriore inadempimento con il mancato pagamento di un secondo SAL, superando la soglia prevista dalla normativa per la sospensione dei lavori.
Il Tribunale ha accolto la domanda di risoluzione del contratto, basandosi sulle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) che ha accertato l'inadempimento della committente. Il giudice ha evidenziato che i ritardi nei pagamenti dei SAL, superiori alla soglia di legge, costituivano un inadempimento grave che giustificava la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 163/2006. Tale norma, infatti, prevede un rimedio risolutorio speciale a favore dell'appaltatore in caso di ritardo nei pagamenti, alternativo alla risoluzione ordinaria per grave inadempimento prevista dal codice civile.
Il Tribunale ha inoltre riconosciuto il diritto dell'impresa al pagamento del valore venale delle opere eseguite, stante l'impossibilità di restituire le opere realizzate. Tale valore è stato quantificato sulla base delle risultanze della CTU, con l'aggiunta di rivalutazione monetaria e interessi.
Tuttavia, il giudice ha rigettato le ulteriori richieste risarcitorie avanzate dall'impresa, quali il risarcimento del danno per mancato utile, danno curriculare e riserve, nonché la domanda di svincolo delle ritenute a garanzia. Il Tribunale ha motivato tale decisione richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la risoluzione del contratto preclude la possibilità di cumulare i benefici derivanti dalla risoluzione stessa con quelli conseguibili dalla situazione opposta, ovvero un contratto ancora operante ed in esecuzione. In altre parole, l'impresa non può chiedere la risoluzione del contratto e, contemporaneamente, pretendere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento contrattuale, in quanto la risoluzione travolge ex tunc la relativa disciplina e le relative vicende, lasciando sopravvivere solo la pretesa di condanna al pagamento del corrispettivo per il valore differenziale delle opere realizzate.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.