TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 8049/2023 del 09-08-2023
principi giuridici
In tema di preclusioni processuali, l'allegazione dei fatti secondari, dedotti per dimostrare i fatti principali posti a fondamento della domanda, non è soggetta alle preclusioni dettate per questi ultimi, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali.
Ai fini della configurabilità dell'esimente del diritto di critica, il requisito della verità dei fatti, a differenza di quanto previsto per il diritto di cronaca, è limitato alla oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse.
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'applicabilità della scriminante della continenza verbale è esclusa qualora vengano usati toni allusivi, insinuanti, decettivi, ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all'artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre e alle vere e proprie insinuazioni.
In tema di responsabilità civile per diffamazione, il danno all'onore e alla reputazione non è in re ipsa, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.
In tema di responsabilità civile per diffamazione, è necessario e sufficiente che ricorra il dolo generico, anche nelle forme del dolo eventuale, vale a dire la consapevolezza di offendere l'onore e la reputazione altrui, la quale si può desumere dalla intrinseca consistenza diffamatoria delle espressioni usate.
L'eccezione di cui all'art. 1227, comma 2, c.c., relativa al contegno del danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno, senza contribuire alla sua causazione, forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, soggetta alle preclusioni di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.
La responsabilità del direttore del giornale per i danni conseguenti alla diffamazione a mezzo stampa trova fondamento nella sua posizione di preminenza, che si estrinseca nell'obbligo di controllo e nella facoltà di sostituzione, richiedendo la vigilanza ex post sui contenuti e sulle modalità di esposizione, mediante la verifica della verità dei fatti o dell'attendibilità delle fonti, al fine di evitare di esporre un terzo ad un ingiustificato discredito.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Diffamazione a Mezzo Stampa: Assenza di Verità Fattuale e Superamento dei Limiti del Diritto di Critica
La pronuncia in esame trae origine da una controversia civile promossa da un soggetto, all'epoca dei fatti amministratore di una città, nei confronti di una società editrice, di un giornalista e del direttore responsabile di un quotidiano. La vicenda trae spunto da un articolo pubblicato sul quotidiano, ritenuto dall'attore lesivo della propria immagine e reputazione.
L'attore lamentava che l'articolo, corredato da una sua fotografia con una didascalia ritenuta denigratoria, conteneva espressioni offensive e diffamatorie. In particolare, l'articolo lo descriveva in termini fortemente negativi, mettendo in discussione la sua integrità morale e professionale, con epiteti quali "magistrato fallito" e "professionista del sugherismo", e insinuazioni relative al suo passato professionale.
I convenuti si sono difesi invocando l'esimente del diritto di critica, sostenendo che l'articolo rientrava nell'esercizio legittimo della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dalla Costituzione e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Hanno inoltre eccepito la mancanza di prova del danno subito dall'attore e il concorso di colpa di quest'ultimo per non aver esercitato il diritto di rettifica.
Il Tribunale ha rigettato le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti in merito alla tardività del deposito di alcuni documenti da parte dell'attore, ritenendoli ammissibili in quanto relativi a fatti secondari e utili a chiarire il quadro probatorio.
Nel merito, il giudice ha esaminato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'esimente del diritto di critica, ovvero l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti, la verità dei fatti e la continenza verbale. Pur riconoscendo l'interesse pubblico alla conoscenza di un personaggio politico di rilievo, il Tribunale ha ritenuto che nel caso specifico mancasse il requisito della verità dei fatti. In particolare, il giudice ha rilevato che l'articolo conteneva affermazioni non veritiere o non supportate da un adeguato riscontro fattuale, come l'asserzione che l'attore avesse lasciato la magistratura per evitare un procedimento disciplinare.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che l'articolo avesse superato i limiti della continenza verbale, utilizzando espressioni inutilmente denigratorie e offensive, come l'epiteto "magistrato fallito" e le insinuazioni relative al suo passato professionale. Il giudice ha sottolineato che la critica deve essere argomentata e non può trasformarsi in invettiva o insulto gratuito.
Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto sussistente il reato di diffamazione a mezzo stampa e ha condannato i convenuti, in solido, al risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'attore, quantificato in euro 15.000,00. Il giudice ha motivato la quantificazione del danno tenendo conto della notorietà del diffamante, della carica pubblica ricoperta dal diffamato, della natura della condotta diffamatoria, dell'intensità dell'elemento psicologico e della diffusività del mezzo di comunicazione utilizzato.
Infine, il Tribunale ha rigettato la richiesta di condanna alla sanzione pecuniaria prevista dalla legge sulla stampa, ritenendo che la funzione ripristinatoria fosse già assolta dal risarcimento del danno, e ha condannato i convenuti al pagamento delle spese di lite.
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