TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 8286/2023 del 11-09-2023
principi giuridici
*Massima 1:
Il proprietario di un immobile danneggiato da una perdita idrica proveniente da una condotta gestita da un ente erogatore può agire per il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2051 c.c., incombendo sull'ente custode l'onere di provare il caso fortuito quale causa esclusiva del danno.
Massima 2:
In tema di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale, qualora la liquidazione sia effettuata per equivalente, con riferimento al valore del bene perduto all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, liquidabile in via equitativa mediante il riconoscimento degli interessi compensativi, da calcolarsi sull'importo originario progressivamente rivalutato secondo gli indici ###.
Massima 3:*
Il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Dissesto Statico di un Edificio: Accertamento di Responsabilità e Risarcimento Danni
Una recente sentenza del Tribunale di Napoli ha affrontato una complessa vicenda riguardante il dissesto statico di un edificio condominiale, originato dalla rottura di una condotta idrica. La pronuncia offre spunti interessanti in materia di responsabilità per danni da cose in custodia e di quantificazione del risarcimento.
Il caso ha avuto origine da un ricorso presentato da una condomina, proprietaria di un'unità immobiliare sita in un fabbricato che aveva subito danni a seguito di un dissesto verificatosi a fine dicembre 2015. Il dissesto, secondo la prospettazione della ricorrente, era stato causato dalla rottura di una tubazione idrica di proprietà della società erogatrice del servizio idrico. La ricorrente, pertanto, aveva convenuto in giudizio quest'ultima, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dal suo immobile.
Nel corso del giudizio, sono intervenuti volontariamente altri condomini, proprietari di ulteriori unità immobiliari danneggiate, che hanno avanzato analoghe pretese risarcitorie. La società convenuta, dal canto suo, ha contestato la propria responsabilità, adducendo la possibile concorrenza di altre cause, tra cui presunte anomalie preesistenti nel sottosuolo e difetti nella rete fognaria. Ha, inoltre, chiamato in causa il Comune di Napoli e l'azienda di mobilità cittadina, ipotizzando un loro concorso nella causazione del danno. Quest'ultima ha, a sua volta, chiamato in causa l'impresa esecutrice di alcuni lavori in zona e la compagnia assicurativa.
Il Tribunale, dopo aver espletato una complessa istruttoria, comprensiva di una perizia tecnica, ha accertato la responsabilità esclusiva della società erogatrice del servizio idrico nella causazione del dissesto. I giudici hanno fondato la propria decisione sulle risultanze della perizia, che aveva individuato nella rottura della condotta idrica la causa più probabile del danno, escludendo il concorso di altre cause ipotizzate dalle parti. In particolare, il perito aveva evidenziato la rapidità con cui si era verificato il dissesto, compatibile con una perdita ingente di acqua dovuta alla rottura di una tubazione in pressione, e l'assenza di elementi che potessero far risalire il danno a preesistenti anomalie del sottosuolo o a difetti della rete fognaria.
Accertata la responsabilità della società erogatrice, il Tribunale l'ha condannata a risarcire i danni subiti dai condomini, quantificati sulla base delle stime contenute nella perizia tecnica. I giudici hanno riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni strutturali agli immobili, mentre hanno escluso il risarcimento del danno da mancato godimento degli immobili nel periodo in cui gli stessi erano stati sgomberati a seguito del dissesto, in quanto non era stata fornita la prova di uno specifico pregiudizio subito dai proprietari.
Infine, il Tribunale ha regolamentato le spese processuali, condannando la società erogatrice a rifondere le spese sostenute dai condomini e dai terzi chiamati in causa, la cui responsabilità era stata esclusa nel corso del giudizio.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.