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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 8349/2023 del 12-09-2023

principi giuridici

Le attestazioni contenute in una cartella clinica redatta da un'azienda ospedaliera pubblica o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 e seguenti del codice civile, per quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse.

La citazione è nulla quando sono omessi o assolutamente incerti la determinazione della cosa oggetto della domanda o l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui la stessa è fondata.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Errata Asportazione di Organo e Valore Probatorio della Cartella Clinica: un Caso di Responsabilità Medica


La pronuncia in esame trae origine da una complessa vicenda di responsabilità professionale medica, in cui una paziente lamentava un presunto errore chirurgico durante un intervento di tiroidectomia. La paziente, dopo essersi sottoposta a controlli diagnostici che evidenziavano un'iperplasia del lobo sinistro della tiroide, veniva ricoverata presso una struttura ospedaliera e sottoposta a tiroidectomia totale. Successivamente, persistendo i problemi pregressi, effettuava una scintigrafia tiroidea dalla quale emergeva la permanenza del lobo sinistro e delle lesioni nodulari. A suo dire, contrariamente a quanto riportato nella cartella clinica, l'intervento non era stato di tiroidectomia totale, bensì parziale, con asportazione del lobo sano (il destro) anziché di quello malato (il sinistro). La paziente adiva quindi le vie legali, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa della presunta negligenza dei sanitari.
La struttura ospedaliera convenuta contestava la domanda, eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, sostenendo la correttezza dell'operato dei propri sanitari.
Il giudice, preliminarmente, rigettava l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ritenendo che la domanda fosse completa in tutti i suoi elementi necessari per giungere ad una decisione. Tuttavia, nel merito, il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria. Il giudice fondava la propria decisione sul valore probatorio della cartella clinica, nella quale veniva attestata l'esecuzione di una tiroidectomia totale, con asportazione sia del lobo destro che del lobo sinistro. Il Tribunale richiamava il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da una struttura pubblica o convenzionata, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile il regime degli artt. 2699 e ss. c.c., limitatamente alle trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento.
Il giudice sottolineava che la paziente non aveva mai lamentato la presenza di un residuo di tessuto in situ, prospettando tale eventualità come inadempimento qualificato. Inoltre, l'esame istologico descriveva come asportati entrambi i lobi. Il Tribunale evidenziava, infine, che la documentazione medica depositata dalla parte attrice avrebbe al più potuto essere offerta come prova, necessitante di apposita istruttoria, di una non proposta querela di falso. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria, compensando le spese di lite in ragione della documentazione depositata dalla parte attrice successiva all'intervento.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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