TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 8647/2023 del 22-09-2023
principi giuridici
È annullabile la delibera assembleare adottata con la partecipazione di un rappresentante fornito di un numero di deleghe superiore a quello consentito dal regolamento condominiale contrattuale, in quanto tale clausola è inderogabile, essendo posta a presidio dell'effettività del dibattito e della collegialità delle assemblee.
La mancata contestazione della natura contrattuale del regolamento condominiale da parte del convenuto comporta che detta natura debba ritenersi provata.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Limiti al Diritto di Delega in Assemblea Condominiale: Una Recente Pronuncia del Tribunale di Napoli
Una recente sentenza del Tribunale di Napoli ha affrontato la questione dei limiti al diritto di delega in ambito condominiale, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel regolamento condominiale. La vicenda trae origine dall'impugnazione di alcune delibere assembleari, precisamente quelle relative all'approvazione dei bilanci consuntivi di due annualità. L'azione è stata promossa da una condomina, la quale ha sollevato diverse contestazioni in merito alla validità delle delibere.
Tra i motivi di impugnazione, particolare rilevanza assumeva la questione del numero di deleghe conferite ad un singolo condomino. L'attrice lamentava che un condomino avesse ricevuto un numero di deleghe superiore a quello consentito dal regolamento condominiale di natura contrattuale, il quale prevedeva un limite massimo di tre deleghe per ciascun partecipante all'assemblea. Il condominio convenuto si difendeva sostenendo che il regolamento non prevedeva alcuna sanzione per l'eventuale violazione di tale limite e invocando l'applicazione dell'articolo 67 delle disposizioni attuative del codice civile, che disciplina la materia delle deleghe in condominio.
Il Tribunale, nel decidere la controversia, ha innanzitutto riconosciuto l'interesse ad agire della condomina, sottolineando come la contestazione riguardasse vizi formali delle delibere di approvazione dei bilanci, con conseguente incidenza sul patrimonio dell'attrice. Nel merito, il giudice ha ritenuto fondato il motivo di impugnazione relativo al numero di deleghe. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, il Tribunale ha affermato che la clausola del regolamento condominiale che limita la facoltà di farsi rappresentare in assemblea è inderogabile, in quanto posta a presidio dell'effettività del dibattito e della collegialità delle assemblee. La partecipazione all'assemblea di un rappresentante fornito di un numero di deleghe superiore a quello consentito dal regolamento comporta un vizio nel procedimento di formazione della delibera, che la rende annullabile.
Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato la violazione del regolamento condominiale, rilevando che il condomino delegato aveva ricevuto un numero di deleghe superiore al limite consentito. Inoltre, il giudice ha evidenziato che, escludendo i millesimi relativi alle deleghe illegittimamente conferite, non sarebbe stato raggiunto il quorum deliberativo necessario per l'approvazione dei bilanci condominiali. Per tali ragioni, il Tribunale ha accolto la domanda dell'attrice e ha annullato le delibere impugnate.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.