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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 9587/2023 del 20-10-2023

principi giuridici

Nei giudizi di responsabilità medica, il creditore-danneggiato che agisca per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale ha l'onere di provare il nesso di causalità tra la condotta del sanitario e il decesso del congiunto, non essendo sufficiente allegare la violazione delle leges artis.

In materia di responsabilità medica, qualora il paziente agisca per il risarcimento del danno derivante da omissione colposa, il giudice è tenuto a valutare, secondo un giudizio controfattuale e con criterio probabilistico, se un comportamento corretto del sanitario avrebbe inciso, in senso migliorativo, sulla salute, sulla vita o sulle possibilità di sopravvivenza del paziente.

La domanda di risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza deve essere espressamente formulata, non essendo sufficiente la richiesta di risarcimento di tutti i danni derivanti dalla morte del congiunto.

Il danno da perdita del rapporto parentale non è risarcibile qualora il decesso non sia causalmente riconducibile all'operato dei sanitari.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Errore Diagnostico e Responsabilità Medica: L'Importanza del Nesso di Causalità


Una recente sentenza del Tribunale di Napoli ha affrontato un complesso caso di responsabilità professionale medica, focalizzandosi sull'elemento cruciale del nesso di causalità tra la condotta del medico e il danno subito dal paziente.
La vicenda trae origine dal decesso di una persona, avvenuto a seguito di una patologia tumorale. La sorella della defunta ha citato in giudizio una struttura sanitaria e un medico, ritenendoli responsabili della morte, a causa di una presunta errata diagnosi formulata anni prima. In particolare, l'attrice sosteneva che un esame istologico eseguito sulla sorella non aveva rilevato la presenza di un melanoma, diagnosticato solo successivamente. Tale ritardo diagnostico, a suo dire, aveva impedito un trattamento tempestivo e adeguato, contribuendo al decesso.
I convenuti si sono difesi eccependo, tra l'altro, la prescrizione del diritto al risarcimento, l'assenza di un nesso causale tra l'errore diagnostico e il decesso, e l'esistenza di una precedente transazione che avrebbe estinto ogni pretesa risarcitoria. Hanno inoltre chiamato in causa le proprie compagnie assicurative.
Il Tribunale, dopo aver esaminato attentamente le prove raccolte, tra cui una complessa consulenza tecnica d'ufficio, ha rigettato la domanda dell'attrice. Il giudice ha preliminarmente respinto l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il termine decorresse dalla data del decesso. Ha inoltre escluso che la precedente transazione potesse precludere l'azione, in quanto la domanda attuale si fondava su un diverso titolo (il danno da perdita del rapporto parentale) e non coinvolgeva direttamente l'odierna attrice.
Tuttavia, nel merito, il Tribunale ha ritenuto che non fosse stato provato il nesso di causalità tra l'errore diagnostico e il decesso. Il consulente tecnico d'ufficio aveva infatti accertato che, al momento della diagnosi errata, la malattia era già in uno stadio avanzato, tale da rendere improbabile un esito diverso anche in caso di diagnosi tempestiva. In altre parole, il ritardo diagnostico non aveva inciso sulla sopravvivenza della paziente, la cui morte era da attribuirsi al naturale decorso della patologia tumorale.
Il Tribunale ha sottolineato che, in materia di responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare che la condotta negligente del medico ha causato un peggioramento delle sue condizioni di salute o, nel caso di specie, ha contribuito al decesso. Nel caso in esame, tale prova non era stata fornita. Il giudice ha inoltre evidenziato che l'attrice non aveva formulato una specifica domanda di risarcimento per la perdita di chance di sopravvivenza, un danno diverso e autonomo rispetto al danno da perdita del rapporto parentale.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha rigettato integralmente la domanda dell'attrice, compensando integralmente le spese di lite tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e della complessità delle questioni affrontate.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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