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TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 968/2023 del 31-01-2023
principi giuridici
In tema di previdenza marinara, l'indennità di inidoneità temporanea alla navigazione prevista dall'art. 1 della legge n. 1486 del 1962 spetta al marittimo che, cessata l'assistenza per malattia, sia dichiarato temporaneamente non idoneo alla navigazione a seguito di visita medica disposta anche su sua richiesta o su richiesta dell'### marittimo competente, senza che sia necessario che la ### provveda d'ufficio alla valutazione al termine dello stato di malattia.
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testo integrale
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sintesi e commento
Indennità di inidoneità temporanea alla navigazione: quando spetta al marittimo
La pronuncia in commento affronta il tema dell'indennità di inidoneità temporanea alla navigazione, prestazione economica prevista dalla legge a favore dei marittimi che, cessata la malattia, non siano ancora idonei a riprendere il lavoro a bordo.
Nel caso di specie, un lavoratore marittimo, con la qualifica di "### di Camera", era sbarcato da una nave mercantile a seguito di un problema di salute. Successivamente, era stato giudicato "Non Idoneo Permanentemente ai ### della Navigazione" dalla competente commissione medica. A seguito di ricorso, la commissione medica centrale aveva rettificato tale giudizio, ritenendolo "### ai ### della Navigazione". Il lavoratore aveva quindi richiesto all'### l'indennità prevista dalla legge, per il periodo intercorrente tra il giudizio di inidoneità permanente e quello di idoneità. L'### si era opposto al riconoscimento della prestazione.
Il Tribunale ha accolto il ricorso del lavoratore, richiamando la normativa di riferimento e la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia. In particolare, il giudice ha evidenziato come la legge debba essere interpretata in modo non restrittivo, in conformità con la sua ratio, che è quella di assicurare ai marittimi una tutela previdenziale in caso di inidoneità temporanea alla navigazione successiva alla cessazione della malattia.
Il Tribunale ha sottolineato che la legge non richiede che sia la commissione medica a disporre d'ufficio la visita per accertare l'inidoneità alla navigazione al termine del periodo di malattia, prevedendo espressamente che la visita possa essere effettuata anche su richiesta del marittimo. Pertanto, la prestazione non è limitata ai soli casi in cui la commissione medica sottoponga d'ufficio a visita i marittimi al momento della dichiarazione di guarigione dalla malattia.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha condannato l'### al pagamento dell'indennità giornaliera al lavoratore, per il periodo compreso tra il giudizio di inidoneità permanente e quello di idoneità, oltre interessi.
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