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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 9922/2023 del 30-10-2023

principi giuridici

L'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia locatizia, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., deve essere proposta con ricorso; ove promossa erroneamente con citazione, questa produce gli effetti del ricorso solo se depositata in cancelleria entro il termine previsto dall'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente la notifica alla controparte entro tale data.

In tema di responsabilità processuale aggravata, la condanna ex art. 96 c.p.c. richiede la prova sia dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, consistente nella coscienza dell'infondatezza della domanda o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza, sia dell'elemento oggettivo del danno, con onere per l'istante di allegare e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un pregiudizio derivante dal comportamento processuale della controparte.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Tardività dell'Opposizione a Decreto Ingiuntivo in Materia di Locazione: Rilevanza della Conoscenza Legale e del Deposito del Ricorso


La pronuncia in commento affronta il tema dell'ammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso in materia di locazione, con particolare attenzione al rispetto dei termini previsti dalla legge. La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una parte, in qualità di locatrice, nei confronti di un'altra, subentrata nel contratto di locazione a seguito del decesso del conduttore originario.
L'opponente contestava la propria legittimazione passiva, sostenendo di non essere più convivente con il conduttore al momento del decesso, essendo divorziata da anni e residente altrove. Eccepiva, inoltre, di aver avuto conoscenza del procedimento solo in data successiva alla notifica del decreto ingiuntivo.
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione, ritenendola tardiva. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia locatizia, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., l'atto di opposizione deve essere proposto con ricorso. Qualora l'opposizione sia erroneamente introdotta con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se depositata in cancelleria entro il termine previsto dall'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente la mera notifica alla controparte entro tale data.
Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che l'opponente aveva avuto conoscenza legale del decreto ingiuntivo in data antecedente a quella da lei indicata, in quanto la notifica era stata validamente effettuata presso la sua residenza, nelle mani di un familiare convivente. Tale circostanza, unitamente al tardivo deposito del ricorso in opposizione, ha determinato l'inammissibilità dell'opposizione stessa e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale ha, invece, rigettato la domanda di condanna per lite temeraria, non ravvisando gli elementi soggettivi (dolo o colpa grave) e oggettivi (prova del danno subito) necessari per la sua applicazione. Ha, infine, condannato l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in base ai minimi tariffari previsti per lo scaglione di riferimento, tenuto conto dell'attività difensiva svolta.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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