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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 10658/2024 del 10-12-2024

principi giuridici

La proponibilità dell'azione diretta da parte della vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. non è preclusa da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 c.ass., qualora l'assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata.

La nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c., si verifica solo in caso di omissione totale o incertezza assoluta del petitum, ovvero di mancanza totale dell'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, valutata alla luce dell'esigenza di porre il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.

Il risarcimento del danno biologico spettante agli eredi del defunto, vittima di lesioni personali non mortali, deceduto in corso di causa per cause indipendenti dalle lesioni, va determinato in proporzione alla durata effettiva della vita del danneggiato, calcolando il risarcimento che sarebbe spettato al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio, dividendo tale importo per gli anni di vita residua secondo le tabelle dell'### e moltiplicando il risultato per gli anni di vita effettivamente vissuti tra il sinistro e il decesso.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Sinistro Stradale, Concorso di Colpa e Risarcimento del Danno da Premorienza: Un'Analisi Giuridica


La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda risarcitoria originata da un sinistro stradale con lesioni personali gravi, complicata dal decesso della vittima in corso di causa per cause non collegate all'incidente.
La vicenda trae origine da un incidente avvenuto nel gennaio 2017, quando una persona, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, veniva investita da un motoveicolo che si dileguava. A seguito dell'impatto, la persona riportava lesioni gravissime, con conseguente ricovero ospedaliero e un lungo percorso riabilitativo. Veniva quindi avviata un'azione legale nei confronti della compagnia assicurativa designata dal ### di ### per le ### della ###, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.
La compagnia assicurativa convenuta eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità dell'azione per presunte carenze nella messa in mora, la nullità dell'atto di citazione e l'inammissibilità della domanda, contestando, inoltre, la dinamica del sinistro e l'entità dei danni richiesti. Nel merito, la convenuta contestava la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo pirata, sostenendo un concorso di colpa della vittima nell'aver causato l'incidente.
Nel corso del giudizio, veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, la quale accertava la compatibilità tra le lesioni subite e la dinamica del sinistro, quantificando il danno biologico permanente nella misura del 70%. Successivamente, la persona decedeva per cause non collegate all'incidente, subentrando nel giudizio i suoi eredi.
Il Tribunale, dopo aver rigettato le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta, si è concentrato sull'analisi della dinamica del sinistro. Pur riconoscendo la responsabilità del conducente del veicolo pirata, il giudice ha ritenuto sussistente un concorso di colpa della vittima, nella misura del 25%, per violazione delle norme del Codice della ### relative al comportamento dei pedoni. In particolare, è emerso che la persona, al momento dell'impatto, non si trovava sulle strisce pedonali, ma sulla carreggiata stradale.
Quanto alla quantificazione del danno, il Tribunale ha aderito alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, ritenendola congrua e adeguatamente motivata. Tuttavia, in considerazione del decesso della vittima in corso di causa, il giudice ha applicato i principi relativi al "danno da premorienza", riducendo proporzionalmente l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi. In particolare, il risarcimento per il danno biologico permanente è stato parametrato alla durata effettiva della vita della persona dopo l'incidente, e non all'aspettativa di vita media.
In definitiva, il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda degli eredi, condannando la compagnia assicurativa al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno biologico e patrimoniale, tenendo conto del concorso di colpa della vittima e della riduzione per il danno da premorienza.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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