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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 10845/2024 del 16-12-2024

principi giuridici

Nel contratto di viaggio turistico, l'obbligo informativo gravante sull'agenzia e sul tour operator si considera assolto qualora le informazioni relative ai documenti necessari per il viaggio siano state fornite al viaggiatore attraverso la documentazione contrattuale, non potendo imputarsi a deficit informativo l'intoppo verificatosi in aeroporto a causa della scarsa cautela del viaggiatore.

Nel contratto di viaggio turistico, la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale per vacanza rovinata è subordinata al superamento della soglia minima di tolleranza dei disagi subiti, da valutarsi in relazione alla causa concreta del contratto e alla finalità turistica dello stesso, non essendo sufficiente la mera insoddisfazione per la mancata fruizione di piccoli benefit o cortesie alberghiere non essenziali allo scopo vacanziero.

L'indicazione del valore della causa nell'atto introduttivo ai fini del contributo unificato ha finalità esclusivamente fiscali e non determina il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese di lite.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Pacchetto Turistico e Obblighi Informativi: Quando la Responsabilità del Viaggiatore Incontra i Limiti dell'Inadempimento


Una recente pronuncia del Tribunale di Napoli ha affrontato una controversia relativa a un contratto di viaggio turistico, in cui una coppia lamentava inadempimenti contrattuali da parte dell'agenzia di viaggi e del tour operator, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa di una "vacanza rovinata".
Nel caso specifico, i viaggiatori avevano acquistato un pacchetto turistico per il loro viaggio di nozze, lamentando, in primo luogo, la mancata informazione circa la necessità di munirsi di un'autorizzazione di viaggio elettronica (###) per il transito in un aeroporto statunitense, circostanza che aveva impedito loro di imbarcarsi sul volo originariamente previsto. In secondo luogo, contestavano la carenza di informazioni dettagliate sulle caratteristiche del viaggio, in particolare in relazione all'impegno fisico richiesto, alla natura dei percorsi e ai ritmi delle visite. Infine, lamentavano la mancata predisposizione di un trattamento speciale "luna di miele" da parte delle strutture ricettive.
Il Tribunale, nel rigettare le domande risarcitorie, ha fondato la propria decisione su una serie di considerazioni. In primo luogo, ha ritenuto che l'obbligo informativo relativo alla necessità dell'### fosse stato adeguatamente assolto, in quanto tale informazione era presente nei preventivi forniti ai viaggiatori. Il giudice ha evidenziato come il disguido in aeroporto non fosse dipeso da un deficit informativo, bensì dalla scarsa diligenza dei viaggiatori, i quali si erano presentati al check-in con un anticipo considerato insufficiente rispetto alle raccomandazioni.
Quanto alle caratteristiche del viaggio, il Tribunale ha rilevato che il preventivo conteneva indicazioni chiare sui chilometri da percorrere giornalmente e sulla natura dei percorsi, tali da rendere edotti i viaggiatori sull'impegno fisico richiesto e sulle possibili difficoltà logistiche.
Infine, in merito alla mancata predisposizione del trattamento "luna di miele", il giudice ha osservato che tale servizio non era previsto nel contratto e che, in ogni caso, la sua assenza non poteva considerarsi causa di un danno risarcibile, non avendo determinato un pregiudizio significativo allo scopo turistico del viaggio. Il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui non tutti i disagi o le frustrazioni patite durante una vacanza sono automaticamente fonte di risarcimento, dovendosi valutare se tali inconvenienti abbiano effettivamente compromesso lo scopo del viaggio, superando la soglia di tolleranza ordinaria.
In definitiva, il Tribunale ha ritenuto che i viaggiatori non avessero dimostrato un inadempimento contrattuale rilevante da parte dell'agenzia di viaggi e del tour operator, né che gli eventuali disagi subiti avessero superato la soglia di tollerabilità tale da giustificare un risarcimento per "vacanza rovinata". Le domande sono state pertanto rigettate, con condanna dei viaggiatori al pagamento delle spese legali.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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