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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 1389/2024 del 05-02-2024

principi giuridici

Nel contratto di affiliazione commerciale, la mancata contestazione specifica e tempestiva di un fatto allegato dalla controparte comporta l'ammissione dello stesso, esonerando la parte che lo ha allegato dall'onere della prova.

In tema di risoluzione del contratto di affiliazione commerciale, la commercializzazione da parte dell'affiliato di prodotti concorrenti non provenienti dall'affiliante, in violazione del divieto contrattuale, costituisce inadempimento grave idoneo a giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., soprattutto in settori merceologici delicati come la distribuzione di prodotti a base di cannabis, minando la fiducia dell'affiliante.

La clausola penale, quale pattuizione accessoria volta a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente una sanzione per l'inadempimento, limita il risarcimento al suo ammontare, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, nel qual caso la clausola penale costituisce solo una liquidazione anticipata del danno, destinata a rimanere assorbita nella liquidazione complessiva dei maggiori pregiudizi provati.

L'obbligo di informativa precontrattuale di cui all'art. 4 della L. 129/2004 non si estende alla rappresentazione della redditività dell'iniziativa commerciale, la cui erronea valutazione non costituisce vizio del consenso idoneo a giustificare l'annullamento del contratto per errore o dolo.

La registrazione del marchio non è condizione di validità del contratto di affiliazione commerciale, essendo sufficiente l'uso concreto del marchio da parte dell'affiliante.

In tema di contratto di affiliazione commerciale, il know-how non rappresenta un requisito tipologico indefettibile del modello negoziale, essendo sufficiente la concessione all'affiliato di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale, che può avere ad oggetto, ma non necessariamente in modo cumulativo, uno degli elementi menzionati dall'art. 1, comma 1, della l. 6 maggio 2004, n. 129.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Franchising: Autonomia dell'Affiliato e Risoluzione Contrattuale per Violazione degli Obblighi


Una recente sentenza del Tribunale di Napoli ha affrontato una complessa controversia in materia di franchising, focalizzandosi in particolare sui limiti all'autonomia dell'affiliato e sulle conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi contrattuali.
La vicenda trae origine da un contratto di affiliazione commerciale stipulato tra un soggetto, in qualità di affiliato, e una società operante nel settore della commercializzazione di prodotti derivati dalla canapa. L'affiliato aveva citato in giudizio la società franchisor, contestando la validità del contratto per diverse ragioni, tra cui la presunta nullità per difetto di causa, indeterminatezza dell'oggetto, illiceità dello stesso, nonché l'annullabilità per vizio del consenso e l'abuso di dipendenza economica. In via subordinata, l'attore aveva chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento della società franchisor.
La società convenuta si era difesa eccependo l'infondatezza delle pretese attoree e, in via riconvenzionale, aveva chiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'affiliato, consistito nella commercializzazione di prodotti concorrenti all'interno del punto vendita affiliato, in violazione degli accordi contrattuali.
Il Tribunale, dopo aver esaminato la documentazione prodotta e ascoltato i testimoni, ha rigettato le domande dell'attore, ritenendo che non fossero emersi elementi sufficienti a dimostrare la nullità o l'annullabilità del contratto. In particolare, il giudice ha sottolineato che, nel caso di specie, non era emerso che l'affiliato fosse tenuto all'acquisto di quantitativi minimi di prodotti, né che il prezzo fosse imposto e non solamente consigliato dalla società franchisor. Inoltre, il Tribunale ha evidenziato che l'autonomia dell'affiliato era salvaguardata dalla clausola contrattuale che prevedeva l'assunzione di responsabilità esclusiva da parte dell'affiliato per l'andamento contabile e finanziario dell'esercizio commerciale e per ogni rischio relativo alla rivendita, alla commercializzazione e all'utilizzazione dei prodotti commercializzati.
Il Tribunale ha invece accolto la domanda riconvenzionale della società franchisor, dichiarando la risoluzione del contratto per inadempimento dell'affiliato. Il giudice ha ritenuto che la commercializzazione di prodotti concorrenti all'interno del punto vendita affiliato costituisse una violazione grave degli obblighi contrattuali, tale da minare la fiducia della società franchisor e da giustificare la risoluzione del contratto. Di conseguenza, l'affiliato è stato condannato al pagamento della penale contrattualmente prevista.
La sentenza in commento offre importanti spunti di riflessione in materia di franchising, in particolare con riferimento ai limiti all'autonomia dell'affiliato e alle conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi contrattuali. Il Tribunale ha ribadito che, pur nel contesto di un contratto di affiliazione commerciale, l'affiliato deve mantenere una propria autonomia economica e giuridica, potendo assumere e gestire le proprie scelte imprenditoriali in modo indipendente rispetto alla controparte. Tuttavia, l'affiliato è tenuto a rispettare gli obblighi contrattuali assunti, e la violazione di tali obblighi può comportare la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni subiti dalla società franchisor.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

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