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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 2136/2024 del 20-02-2024

principi giuridici

L'azione revocatoria fallimentare è ammissibile avverso l'atto transattivo pregiudizievole per i creditori, in quanto il divieto di impugnazione della transazione per causa di lesione, sancito dall'art. 1970 c.c., si riferisce alle parti transigenti e non ai creditori di esse.

In sede di revocatoria fallimentare di un atto transattivo, il pagamento parziale effettuato contestualmente alla sottoscrizione dell'atto va detratto dall'importo originariamente dovuto, imputandosi prima alle spese e poi agli interessi maturati alla data del pagamento. Sull'importo residuo dovuto decorrono gli interessi dalla data della pronuncia di revoca.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Inefficacia della transazione pregiudizievole per i creditori: l'azione revocatoria fallimentare


La pronuncia in esame affronta il tema dell'azione revocatoria fallimentare promossa dalla curatela di una società dichiarata fallita, volta a rendere inefficace un accordo transattivo stipulato dalla società stessa, in epoca antecedente al fallimento, con un creditore.
Nel caso di specie, la curatela fallimentare ha agito per ottenere la declaratoria di inefficacia di una transazione con cui la società fallita aveva concordato con un creditore la riduzione del debito originario, cristallizzato in un decreto ingiuntivo divenuto definitivo, a fronte di un pagamento immediato di una somma inferiore. Il convenuto, titolare di una ditta individuale, si era costituito tardivamente, contestando genericamente la pretesa avversaria e rivendicando l'efficacia estintiva del pagamento effettuato e dell'accordo raggiunto, senza tuttavia fornire alcuna prova o giustificazione dello squilibrio tra la prestazione originariamente dovuta e quella concordata nella transazione.
Il Tribunale ha accolto la domanda della curatela, dichiarando l'inefficacia della transazione. Il giudice ha rilevato, in primo luogo, l'obiettiva sproporzione tra la prestazione dovuta in base al decreto ingiuntivo e quella offerta in transazione, senza che fossero state addotte problematiche connesse alla concreta attuazione del diritto, alla solvibilità del debitore o ad altre difficoltà connesse all'esercizio dell'azione esecutiva. In secondo luogo, ha evidenziato che l'atto transattivo era stato compiuto nell'imminenza della dichiarazione di fallimento, durante il cosiddetto "periodo sospetto", periodo nel quale opera una presunzione relativa di conoscenza dello stato di insolvenza da parte del soggetto che si è indebitamente avvantaggiato di tale determinazione.
Il Tribunale ha sottolineato che il convenuto non aveva fornito alcuna prova contraria a tale presunzione, né aveva giustificato lo squilibrio patrimoniale tra le prestazioni. Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudice ha affermato che il divieto di impugnazione della transazione per causa di lesione, sancito dall'art. 1970 c.c., si riferisce alle parti transigenti e non ai creditori di esse, che sono estranei all'atto. Pertanto, i creditori e, dopo il fallimento del debitore, il curatore ben possono esercitare l'azione revocatoria contro un atto di transazione posto in essere in danno delle ragioni dei creditori.
In conseguenza della declaratoria di inefficacia della transazione, il Tribunale ha condannato il convenuto al pagamento dell'intera somma dovuta in base al decreto ingiuntivo, detratto l'importo già versato contestualmente alla sottoscrizione dell'atto transattivo, da imputarsi prima alle spese e poi agli interessi già maturati alla data del pagamento. Sull'importo residuo sono stati riconosciuti gli interessi legali dalla data della pronuncia.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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