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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 2349/2024 del 27-02-2024

principi giuridici

La sostituzione della delibera condominiale impugnata con altra, adottata dall'assemblea in conformità alla legge e avente identico contenuto, determina la cessazione della materia del contendere, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto tra le parti, a condizione che la nuova deliberazione provveda sui medesimi argomenti della deliberazione impugnata, con rimozione dell'iniziale causa di invalidità.

In tema di impugnazione di delibere condominiali, l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c., è costituito dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni, senza che sia necessaria la deduzione e la prova di uno specifico interesse diverso dalla rimozione dell'atto impugnato.

Nelle controversie tra il condominio e uno o più condomini, la deliberazione assembleare che ponga a carico di quest'ultimo, pro quota, l'obbligo di contribuire alle spese sostenute dal condominio per il compenso del difensore o del consulente tecnico di parte nominati in tale processo è nulla per impossibilità dell'oggetto, trattandosi di spese per prestazioni rese a tutela di un interesse opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino. In tale ipotesi, il condomino in lite non partecipa ai quorum costitutivi e deliberativi delle delibere della rimanente parte della compagine condominiale, relative alla lite intrapresa o da intraprendere nei suoi confronti.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Impugnazione di Delibera Condominiale: Cessazione della Materia del Contendere e Regolamentazione delle Spese di Lite


Una recente pronuncia del Tribunale di Napoli ha affrontato una controversia relativa all'impugnazione di alcune delibere assembleari condominiali. La vicenda trae origine dall'azione promossa da alcuni condomini, proprietari di un'unità immobiliare sita all'interno di un edificio condominiale, i quali contestavano le decisioni assunte dall'assemblea in una specifica riunione.
Le contestazioni riguardavano diversi punti all'ordine del giorno, tra cui la ratifica della costituzione del condominio in un giudizio promosso dagli stessi attori per il risarcimento di danni, discussioni relative a presunte opere realizzate dagli attori su parti comuni, determinazioni in merito ad un invito alla negoziazione assistita e l'approvazione dei bilanci consuntivi relativi a due esercizi finanziari. Gli attori lamentavano, in particolare, la mancata convocazione alla riunione assembleare, il mancato raggiungimento del quorum costitutivo e deliberativo, nonché l'erronea rappresentazione dei fatti da parte dell'amministratore e la deliberazione su argomenti non previamente posti all'ordine del giorno.
Il condominio convenuto si è costituito in giudizio eccependo, tuttavia, che successivamente alla delibera impugnata, era stata convocata una nuova assemblea con i medesimi punti all'ordine del giorno, alla quale gli attori non avevano partecipato, e che in tale sede le delibere erano state approvate all'unanimità dei condomini presenti, rappresentanti una quota significativa dei millesimi. Pertanto, il condominio chiedeva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, sostenendo la sopravvenuta carenza di interesse ad agire degli attori.
Il Tribunale, nel decidere la controversia, ha preliminarmente richiamato i principi generali in materia di nullità e annullabilità delle delibere assembleari, evidenziando come i vizi lamentati dagli attori rientrassero nell'ambito dell'annullabilità, in quanto relativi ad irregolarità nella procedura di convocazione e costituzione dell'assemblea. Successivamente, il giudice ha accolto l'eccezione di cessazione della materia del contendere, rilevando che le delibere impugnate erano state revocate e sostituite da nuove deliberazioni, adottate nel corso di una successiva assemblea, che avevano sanato i vizi procedurali contestati.
Tuttavia, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, il Tribunale ha valutato la fondatezza dei motivi di impugnazione originariamente proposti dagli attori, riconoscendo la sussistenza di vizi relativi alla mancata ricezione dell'avviso di convocazione e al mancato raggiungimento del quorum costitutivo e deliberativo. In considerazione di ciò, e tenuto conto del fatto che l'interesse all'impugnazione era venuto meno prima dell'incontro di mediazione e della notifica dell'atto di citazione, il Tribunale ha condannato il condominio al pagamento delle spese relative alla fase di mediazione, allo studio della controversia e all'introduzione del giudizio, compensando integralmente le ulteriori spese di lite. Infine, il Tribunale ha condannato il condominio al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, in ragione della mancata partecipazione all'incontro di mediazione.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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